Il nuovo regime fiscale forfetario entrato in vigore dal 01/01/2019 può comportare un forte risparmio di imposta per i medici che svolgono l’attività con partita iva e che non superano i 65.000 euro di compensi professionali annui.
Si tratta di un regime fiscale a cui si accede:
- in fase di apertura della partita iva, dichiarando dei compensi presunti per l’anno in corso inferiori al limite dei 65.000 euro;
- per partita iva già attive, se nell’anno precedente non sono stati incassati compensi superiori a 65.000 euro.
Il grande vantaggio di tale regime è che il reddito professionale non viene sottoposto ad IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), ad IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) e alle addizionali regionali e comunali. Il reddito professionale, calcolato con regole forfetarie, viene assoggettato ad una imposta sostitutiva del 5%, nei primi cinque anni di attività, e del 15% nei successivi.
La convenienza appare immediata. Basti pensare che la sola IRPEF ha delle percentuali di imposizione su scaglioni di reddito che vanno da un minimo del 23% ed aumentano all’aumentare del reddito, fino a raggiungere un massimo del 43%.
Il maggior vantaggio in termini di risparmio di imposta lo avranno i medici nelle seguenti situazioni:
- nei primi cinque anni di attività, in quanto avranno una imposizione fiscale del 5%;
- pensionati che continuano a svolgere l’attività professionale, in quanto avranno una imposizione fiscale del 15% anzichè del 43% sul reddito da lavoro autonomo;
- dipendenti che svolgono, oltre all’attività in regime di subordinazione, anche una attività in regime fiscale di libera professione.
Il reddito professionale su cui calcolare l’imposta viene determinato con modalità forfetaria, ovvero sottraendo dai compensi lordi incassati nell’anno una percentuale fissa del 22% di costi a forfait, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti per l’esercizio dell’attività.
Tale metodologia di calcolo dell’imponibile fiscale può comportare anch’essa un grosso vantaggio a quei professionisti (pensiamo al medico che offre il servizio di sostituzione o che non utilizza un proprio ambulatorio per svolgere la professione) che non sopportano grossi costi per l’attività.
Vediamo un esempio di confronto di imposizione fiscale di un medico pensionato che continua a svolgere un’attività specialistica:
La metodologia di determinazione forfetaria dei costi professionali (22% dei compensi incassati), e quindi del reddito professionale (100%-22%=78% dei compensi incassati), impone delle scelte strategiche per i medici che svolgono l’attività specialistica in libera professione presso centri sanitari. Se possibile, conviene concordare un corrispettivo da addebitare al centro già decurtato delle spese di utilizzo della struttura, anziché prevedere un compenso lordo per poi farsi addebitare, con fattura dal centro, le spese di utilizzo della struttura.
Vediamo un esempio di confronto tra un medico in regime forfetario che fattura alla struttura sanitaria il corrispettivo delle proprie prestazioni al lordo dei costi di struttura (e poi riceve dal centro sanitario la fattura passiva per l’utilizzo della struttura) e un medico che invece fattura alla struttura sanitaria il corrispettivo direttamente al netto della percentuale trattenuta dal centro medico per l’utilizzo della struttura.
La possibilità e le modalità di accesso a questo regime agevolato hanno dei vincoli ed è bene farsi consigliare dallo studio per valutarne la convenienza, ma, se si hanno tutte le carte in regola per rientrarvi, i vantaggi sono molteplici e non solo sotto l’aspetto del risparmio fiscale.
Vi sono molti altri benefici sotto il punto di vista burocratico-amministrativo. Il contribuente in regime forfetario:
- non è obbligato all’emissione di Fattura Elettronica;
- emette fatture “Escluse Iva”, pertanto non dovrà presentare dichiarazione IVA e Comunicazioni trimestrali IVA;
- non è soggetto a ritenuta d’acconto (pertanto incassa l’importo del corrispettivo lordo, senza la trattenuta della ritenuta d’acconto del 20%);
- non deve presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770;
- non ha l’obbligo di redazione dei registri contabili, ma dovrà solo conservare le fatture cartacee emesse.
Rimane l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi.
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