UNICO 2026 – Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari
Con la maggiorazione dello 0,8% il nuovo termine è fissato al 20 agosto
FONTE: EUTEKNE – Circolare per la clientela
1 PREMESSA
Con l’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89, pubblicato sulla G.U. 22.5.2026 n. 117 e in vigore dal 23.5.2026, sono stati prorogati al 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiora-zione dello 0,8%, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2026;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
Versamento entro il 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%
L’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 stabilisce che i versamenti possono essere ulteriormente differiti di 30 giorni successivi al 20.7.2026, applicando la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo, quindi al 19.8.2026, termine che però slitta al 20.8.2026 in considerazione del differimento per il periodo feriale (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006).
Si sottolinea che per beneficiare dell’ulteriore differimento al 20.8.2026 è dovuta una maggiorazione dello 0,8%, raddoppiata rispetto alla maggiorazione dello 0,4% dovuta in via ordinaria e in relazione alle proroghe degli scorsi anni.
Beneficiando della proroga, i versamenti dovranno quindi essere effettuati:
- entro il 20.7.2026, invece che entro il 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21.7.2026 al 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8%, invece che entro il 30.7.2026 con la maggiorazione dello 0,4%.
Motivazioni della proroga
Il rinvio dei termini di versamento di cui all’art. 6 del DL 89/2026 è stato disposto in considerazione:
- delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, introdotte in sede di conversione del DL 27.3.2026 n. 38 nella L. 22.5.2026 n. 88;
- della messa a disposizione il 13.5.2026 dello specifico software “Il tuo ISA 2026 CPB”, aggiornato il 20.5.2026 (versione 1.0.1).
2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSMENTI
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l’art. 6 del DL 89/2026 prevede che la proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiora-zione dello 0,8%, si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
2.1 Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa
L’art. 6 del DL 89/2026 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Possono quindi beneficiare della proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:
- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
- in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
| Attività | Ricavi o compensi | Accesso alla proroga |
| Con ISA | Fino a 5.164.569 euro | Sì |
| Con ISA | Oltre 5.164.569 euro | No |
| Senza ISA | Fino a 5.164.569 euro | No |
| Senza ISA | Oltre 5.164.569 euro | No |
Soggetti che svolgono attività agricole
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”
L’art. 6 del DL 89/2026 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare della proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
2.3 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenre che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026 sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).
Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.
2.4 SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all’art. 6 del DL 89/2026, rimangono quindi fermi i termini ordinari:
- del 30.6.2026, senza maggiorazione;
- oppure del 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
2.5 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2026
La proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2026 per effetto della:
- data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2025 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2026);
- data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2025 – 30.6.2026).
Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2025 e approvazione del bilancio il 23.6.2026, i termini di versamento del saldo relativo al 2025 e del primo acconto del 2026 scadono ordinariamente:
- il 31.7.2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.8.2026 (30° giorno successivo al 31.7.2026), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di domenica slitta al 31.8.2026.
Considerando invece, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale 1.7.2025 – 30.6.2026, i termini di versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2025-2026 e del primo acconto del periodo d’imposta 2026-2027 scadono ordinariamente:
- il 31.12.2026 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.1.2027 (30° giorno successivo al 31.12.2026), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di sabato slitta all’1.2.2027.
3 VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
La proroga prevista dall’art. 6 del DL 89/2026 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.
Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:
- a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2026;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.
Rientrano quindi nella proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, i versamenti riguardanti, ad esempio:
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRPEF;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRES;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRAP;
- il saldo 2025 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2025 e l’eventuale acconto 2026 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 di addizionali (es. per enti creditizi e finanziari) e maggiorazioni IRES (es. per le società “di comodo”);
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
L. 190/2014; - il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
- l’imposta sostitutiva sul maggior reddito 2025 di chi ha aderito al concordato preventivo biennale;
- le imposte sostitutive sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
- le altre imposte sostitutive che rinviano ai termini di versamento delle imposte dirette;
- l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- le ritenute d’acconto relative ai redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 2025, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino complessivamente l’importo di 1.032,91 euro (se il relativo versamento non è già stato effettuato).
3.1 Versamento del saldo IVA 2025
La proroga disposta dall’art. 6 del DL 89/2026 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2025 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2026).
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2025 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16.3.2026, potrà essere effettuato entro il 20.7.2026, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026.
Se il versamento del saldo IVA 2025 viene ulteriormente differito al 20.8.2026, l’ulteriore maggiora-zione dello 0,8% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026.
Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2025:
- entro il 20.7.2026, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno);
- entro il 20.8.2026, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 20.7.2026 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,8% per il differimento dal 21.7.2026 al 20.8.2026 (la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,4128%).
3.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, i termini del 20.7.2026 e del 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%) si applicano altresì al versamento del saldo per il 2025 e del primo acconto per il 2026 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024).
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
Soci di srl “non trasparenti”
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.
Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
3.3 versamento del diritto annuale alle camere di commercio
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:
- entro il 20.7.2026, senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8%.
4 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
Qualora si benefici della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2026 o del 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.
Si ricorda infatti che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 20 del DLgs. 241/97 dall’art. 8 del DLgs. 1/2024:
- le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese; in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA;
- il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre; in precedenza, invece, la rateizzazione doveva concludersi nel mese di novembre.
In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).
Resta confermato che l’opzione per la rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi del 4% annuo.
4.1 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 20.7.2026
Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 20.7.2026 (senza la maggiorazione dello 0,8%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:
- versare la seconda rata entro il 20.8.2026 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2026);
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2026; il numero massimo di rate è quindi pari a sei.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 20.7.2026, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.
| Importo da rateizzare senza maggiorazione dello 0,8% | ||
| Rata | Scadenza | Interessi |
| 1 | 20.7.2026 | 0,00% |
| 2 | 20.8.2026 (differimento per il periodo feriale) | 0,29% |
| 3 | 16.9.2026 | 0,62% |
| 4 | 16.10.2026 | 0,95% |
| 5 | 16.11.2026 | 1,28% |
| 6 | 16.12.2026 | 1,61% |
4.2 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 20.8.2026
Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:
- versare la seconda rata entro il 16.9.2026;
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2026; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 20.8.2026, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.
| Importo da rateizzare maggiorato dello 0,8% | ||
| Rata | Scadenza | Interessi |
| 1 | 20.8.2026 (30° giorno successivo al 20.7.2026, considerando il differimento per il periodo feriale) | 0,00% |
| 2 | 16.9.2026 | 0,29% |
| 3 | 16.10.2026 | 0,62% |
| 4 | 16.11.2026 | 0,95% |
| 5 | 16.12.2026 | 1,28% |
ROTTAMAZIONE QUINQUIES
La rottamazione dei ruoli (Rottamazione Quinquies) riguarda i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023, derivanti da:
- liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione,
- contributi INPS dichiarati e non pagati,
- sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da amministrazioni statali.
Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2026 beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
L’Agente della Riscossione fornisce servizi di informazione sulla verifica preventiva dei carichi rottamabili ex art. 1 co. 85 della L. 199/2025 fruibili altresì dagli eredi del contribuente defunto, dagli amministratori di sostegno/tutori/curatori e dai legali rappresentanti di persone giuridiche.
Per verificare l’eventuale presenza di carichi definibili, è possibile:
- chiedere, anche attraverso l’area pubblica del sito, il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).
- accedere alla propria area riservata mediante ad esempio il c.d. SPID nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal caso, se si clicca sulla funzione dedicata alla definizione agevolata, prima di compilare l’apposito form “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;
In alternativa, il team di Professionisti del nostro studio può aiutarvi a fare le verifiche necessarie.
Potete trovare una descrizione completa della Rottamazione-Quinquies cliccando qui sotto:
MEDICI – Ricongiunzione ENPAM dei contributi versati alla Gestione Separata INPS: quando conviene?
Per il 2021 l’obbligo di trasmissione della comunicazione delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria avrà cadenza semestrale.
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UNICO 2025 – Slittano al 21 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari
Con la maggiorazione dello 0,4% il nuovo termine è fissato al 20 agosto
FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di Massimo NEGRO
Il decreto legge fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, contiene anche la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
I versamenti dovranno quindi essere effettuati:
– entro il 21 luglio 2025 (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
– oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).
La proroga si estende ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e dell’IRES;
– il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
– le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.
La proroga si applica anche al versamento:
– del saldo 2024 e dell’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
– dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo era domenica), potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30 giugno 2025.
Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (cfr. messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025 per effetto della data di:
– approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio 2025);
– chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).
Certificazioni Uniche Obbligatorie per compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario o di vantaggio
Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 132, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le Aziende sanitarie che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, i quali applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio, permane l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica al percettore e di trasmetterla in via telematica all’Agenzia stessa.
L’esonero dalla Certificazione Unica introdotto dal D.Lgs. 1/2024 è giustificato dal fatto che, dall’1.1.2024, tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico e l’Agenzia delle Entrate può quindi ricavare da esse le relative informazioni reddituali.
Tuttavia, in relazione ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), l’Azienda sanitaria che corrisponde i compensi professionali emette un apposito foglio di liquidazione (c.d. “cedolino”) che, ai sensi dell’art. 2 del DM 31.10.74, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 e quindi “tiene luogo della fattura”. Il rilascio di tali cedolini sostitutivi della fattura comporta l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2015 n. 98 e la risposta a interpello 26.8.2021 n. 558).
I compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario, non essendo documentati da una fattura elettronica, dovranno essere certificati dall’azienda all’interno della Certificazione Unica.
Con riferimento alla compilazione della Certificazione Unica 2025, in relazione ai compensi corrisposti ai suddetti medici nel 2024, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretta l’esposizione degli stessi al punto 7 della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, con l’indicazione al punto 6 del codice 25, istituito quest’anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l’indennità di maternità (stante la soppressione del precedente codice 24). Impostazione analoga deve ritenersi applicabile con riferimento ai contribuenti in regime di vantaggio, in relazione al nuovo codice 26.
OBBLIGO ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Rinvio e chiarimenti
1 Premessa
Il DL 31.3.2025 n. 39, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025 n. 75 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha rinviato il termine del 31.3.2025 per stipulare le polizze catastrofali, prevedendo che:
- le piccole e micro imprese debbano stipulare le assicurazioni in questione entro il 31.12.2025;
- le medie imprese debbano assicurarsi entro l’1.10.2025;
- le grandi imprese debbano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
L’obbligo di assicurazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Chiarimenti ufficiali
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha diffuso l’1.4.2025 alcune FAQ con le prime indicazioni sull’operatività del DM 18/2025.
2 Soggetti
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
- con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.
3 Beni oggetto di copertura
Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali,
come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
4 Eventi assicurati
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:
- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni,
come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.
5 Condizioni dei contratti
La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.
6 Termini per adempiere
I nuovi termini entro cui stipulare le polizze sono i seguenti:
- per le piccole e micro imprese, il 31.12.2025;
- per le medie imprese, l’1.10.2025;
- per le grandi imprese, il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo. Le sanzioni si applicherebbero, quindi, dal 30.6.2025.
Per individuare le “micro”, “piccole”, “medie” e “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della direttiva della Commissione europea 17.10.2023 n. 2775.
7 Sanzioni
Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE SCARICARE LA CIRCOLARE COMPLETA QUI SOTTO
PRESTAZIONI SANITARIE – OBBLIGO DI FATTURA CARTACEA AI PRIVATI – ESTENSIONE A TUTTO IL 2025
Le fatture per prestazioni sanitarie dovranno essere documentate con fattura cartacea per tutto il 2025.
L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, ha disposto la proroga per l’intero anno 2025 del divieto di fatturazione elettronica sancito dall’art. 10-bis del DL 119/2018.
Nella sua versione originaria la norma aveva previsto che il rinvio operasse soltanto fino al 31.3.2025.
Pertanto, fino al 31.12.2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo ai:
- soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, la cui efficacia è stata estesa all’intero anno 2025).
La misura si applica ai professionisti sanitari, ad esempio:
- medici chirurghi e odontoiatri
- psicologi
- infermieri
- ostetriche/i
- tecnici sanitari di radiologia medica e di laboratorio biomedico
- ottici
- veterinari
- biologi
- tecnico audiometrista, audioprotesista, ortopedico, neurofisiopatologia, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- dietista
- igienista dentale
- logopedista
- podologo
- ortottista e assistente di oftalmologia
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapista occupazionale
- educatore professionale
- massofisioterapista
La normativa si applica a categorie quali aziende sanitarie, farmacie, medici e altre strutture accreditate per prestazioni sanitarie, in conformità ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
I professionisti e strutture elencati nella norma sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati per la dichiarazione dei redditi precompilata (ai sensi del decreto legislativo n. 175/2014), ma non a emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, evitando così il rischio di violazione della privacy dei pazienti.
I medici e gli altri professionisti sanitari dovranno continuare a rilasciare ai pazienti la fattura cartacea oppure inviarla in qualsiasi formato elettronico (PDF via e-mail), a condizione che non passi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Tuttavia, resta in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica e ad inoltrarla tramite SdI se il committente non è una persona fisica (ad esempio, aziende o enti pubblici).
Si ricorda, infatti, che il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni a provati e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).








