Ministero dell’Economia e delle Finanze
In arrivo la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP Il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto ‘Ristori Quater’, in corso di adozione.
PER I FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO ISTRUTTORIE SEMPLIFICATE MA NON IMMEDIATE
Fonte: Eutekne
Nella mattinata di ieri sono arrivate le autorizzazioni da parte della Commissione Ue per le misure di aiuto introdotte dal decreto liquidità (DL 23/2020), nella forma di garanzie statali su finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia PMI.
L’aspettativa è elevata con riguardo a tutte le misure, ma la maggiore “frenesia” si concentra anzitutto sui finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia PMI, restituzione a 72 mesi, preammortamento di 24 mesi e tasso di interesse agevolato.
Una “frenesia” che discende, prima ancora che dalle garanzie e dalle condizioni di prestito, dalla legittima aspettativa di una sua rapida erogazione, in ragione del fatto che la lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che l’intervento del Fondo non solo è concesso automaticamente e senza valutazione, ma anche che il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
Al netto del fatto che questa previsione normativa sembra recare con sé l’implicita sfiducia da parte dello Stato circa la capacità di tempistiche efficienti di risposta da parte del gestore del Fondo anche in presenza di una procedura automatica, la norma sposta dunque sulle banche le aspettative dei beneficiari di una rapida erogazione, caricando le medesime dei connessi “rischi operativi”, nel senso che, l’eventuale erogazione del prestito, prima del via libera definitivo da parte del gestore del Fondo, espone la banca, ove poi il via libera definitivo non dovesse arrivare per errori della banca nella valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi.
Al fine di agevolare le procedure, il MISE ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, un apposito “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lett. m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità” (https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti ) che il beneficiario può presentare al soggetto finanziatore o al Confidi.
Il modulo si compone di 8 pagine e compendia l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare.
Una istruttoria da parte della banca, seppur semplificata, resta
comunque necessaria. In particolare, la banca, dopo aver ricevuto il modulo di
richiesta, deve:
– verificare che
il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro
autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione “europea” di PMI,
allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;
– acquisire l’ultimo
bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal
richiedente, per verificare che
l’ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a
100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del
finanziamento richiesto (per i richiedenti costituiti dopo il 1°
gennaio 2019 il bilancio e la dichiarazione possono essere sostituiti da
apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
prevista nell’ambito del modulo messo a punto dal MISE);
– verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate come
“sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
– verificare che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o
sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso
in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla
data del 31 gennaio 2020.
A ciò si aggiunga quanto precisato da Banca d’Italia lo scorso 10 aprile con apposita Raccomandazione, in ordine al fatto che “per quanto concerne in particolare i finanziamenti garantiti dallo Stato” le banche dovranno tenere conto “del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso”.
Difficile dunque pretendere “erogazioni immediate” da parte delle banche, senza contare che, alla gestione procedurale dei predetti rischi operativi e obblighi di valutazione dei profili di rischio, si aggiunge al momento per le banche un ulteriore rischio a procedere all’erogazione fino all’approvazione del gestore del Fondo: quello di veder rifiutata la proposta non per carenza del diritto del richiedente, ma per carenza delle risorse presenti nel Fondo, ove si verificasse una richiesta particolarmente massiccia (si veda “Le risorse stanziate non bastano per garantire i finanziamenti alle imprese” di oggi).
Difficile dunque, per lo meno fino a quando lo Stato non stanzierà risorse sufficienti, pensare e pretendere che l’erogazione da parte delle banche possa avere la fluidità e l’immediatezza che il decreto lascerebbe intendere.
Chiariti dalla Agenzia delle Entrate gli invii delle fatture 2018
15/01/2019 | di Andrea Scaini – Fonte: Ratio.it
Seppure in modo anomalo e un po’ tardivo (ma meglio tardi che
mai) l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento da ritenere
definitivo per quanto concerne l’inquadramento di quelle fatture che
recano data 2018, ma che sono state o che vengono spedite in questi
primi giorni di gennaio 2019.
Come noto, e come riscontrato anche da alcune prese di posizione di
alcuni importanti gruppi, conseguenza di una interpretazione dottrinale
pubblicata su un noto quotidiano economico, stava emergendo la tendenza
di richiedere che anche le fatture datate 2018 (e quindi riferite a
operazioni effettuate in tale anno), ma spedite nel 2019, dovessero
essere emesse in formato XML ed inviate tramite lo SdI, pena la non detraibilità dell’IVA in esse indicata.
Tale lettura estensiva della norma non era giustificata e avrebbe
creato, come sta creando, non poca confusione negli operatori
amministrativi.
Molto opportuno risulta, quindi, l’intervento della Agenzia delle
Entrate che, con evidente intento chiarificatore e semplificativo,
afferma testualmente, integrando le proprie risposte alle FAQ pubblicate
sul proprio sito, che:
“se la fattura o la nota di variazione riporta una data
dell’anno 2018 la fattura può non essere elettronica, invece, se la
fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019 la
fattura deve essere emessa in formato elettronico”.
In base a tale precisazione consegue quindi che le fatture datate 2018,
ancorché trasmesse nel 2019, potranno essere emesse, trasmesse, ricevute
e registrate (detraendo con pieno diritto la relativa IVA) in formato
analogico e non necessariamente in formato elettronico, che diviene lo
standard obbligatorio solo per le fatture datate 2019.
Allo stato attuale delle cose si presenteranno pertanto tre casistiche riguardanti le fatture di acquisto datate 2018:
a) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico:
tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere
registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena
legittimazione alla detrazione della relativa IVA;
b) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato XML tramite lo SdI:
tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere
registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena
legittimazione alla detrazione della relativa IVA;
c) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018:
tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di
Dicembre 2018, in quanto dovrà essere detratta nella dichiarazione
relativa all’anno del ricevimento.
Si ricorda infatti che il D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018
ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di detrarre l’IVA delle fatture, sia analogiche che elettroniche, ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (retroimputazione) e non più al momento di ricezione della fattura, ad eccezione dell’ultima liquidazione periodica dell’anno.
La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture
ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata
ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
Da ciò consegue che se il documento indicato nel precedente caso c)
dovesse essere registrato nel corso del 2019 (tassativamente entro il
30.04.2019), la relativa IVA non potrà essere detratta nella
liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura
della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.
Il chiarimento suddetto completa un po’ il quadro di questo inizio
d’anno caratterizzato dall’implementazione dell’obbligo generalizzato di
emissione di fattura in formato elettronico che deve concludersi con
l’emanazione di una circolare ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Acquisto carburanti: dal 1 gennaio 2019 solo e-fattura
La scheda carburante va in soffitta. Dal 01/01/2019 l’acquisto di carburante va documentato con Fattura Elettroncia.