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“Super deduzione” per nuove assunzioni nel 2024 – Disposizioni attuative (DM 25.6.2024)

FONTE: EUTEKNE

1 premessa

L’art. 4 del D.Lgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. D.Lgs. “Riforma IRPEF-IRES”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di de­ter­­minate condizioni.

Per l’applicazione di questa agevolazione e per maggiori informazioni, dovete contattare il vostro consulente del lavoro che ci trasmetterà il report dei dipendenti e i relativi costi agevolati.

Legge delega per la riforma fiscale

L’agevolazione:

  • dà attuazione all’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale);
  • è prevista in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle age­volazioni a favore degli operatori economici.

Disposizioni attuative

Con il DM 25.6.2024 sono state stabilite le relative disposizioni attuative.

2 soggetti beneficiari

Possono beneficiare della “super deduzione”:

  • i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
  • gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR, anche in forma associata.

Esercizio dell’attività per 365 giorni

Per fruire dell’agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29.2.2024).

In altri termini, i soggetti “solari” devono aver effettivamente esercitato l’attività nei 365 giorni antece­denti l’1.1.2024.

Sono quindi escluse le imprese costituite dal 2.1.2023.

A tal fine rileva, in linea generale, la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, l’agevolazione opera esclusivamente per le nuove assunzioni di lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.

In caso di personale impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Soggetti esclusi

Non possono accedere all’incentivo fiscale:

  • gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, non essendo titolari di reddito d’impresa;
  • le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;
  • i soggetti in regime forfetario.

3 determinazione dell’agevolazione

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo rife­ribile all’incremento occupazionale.

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione.

Rilevanza della forma contrattuale

In merito all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato rilevanti, occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato).

3.1 condizioni

Per accedere all’agevolazione, è richiesto che:

  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (al netto delle diminuzioni oc­cupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);
  • il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (senza considerare i decrementi infragruppo).

A tal fine, il DM 25.6.2024 ha disposto che:

  • rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024;
  • i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
  • rilevano per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • non rilevano i dipendenti assunti precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30.12.2023;
  • non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente.

In relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.

Operazioni straordinarie

Non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimento di azienda o rami d’azienda per effetto di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) o di cessione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 1406 c.c., sempre che il contratto sia in essere al termine del 2024.

In tali casi, quindi, i dipendenti non rilevano né per il dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) né per l’avente causa (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).

Tale sterilizzazione viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del 2024.

Viene altresì disposto che, nei suddetti casi, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2024 rileva­no sia per il dante causa che per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di la­voro.

3.2 costo rilevante

In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:

  • l’importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9 del Conto economico, come definito dall’OIC 12);
  • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al 2023.

Ad esempio, si ipotizzi che una srl assuma nel 2024 dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo pari a 100.000,00 euro e che il costo del personale dipendente nel Conto Economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000,00 euro.

In tal caso, il costo rilevante ai fini della “super deduzione” è il minore importo tra i due, vale a dire 100.000,00 euro.

Modalità di imputazione dei costi

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa.

3.3 misura della “super deduzione”

La maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%.

Pertanto, ipotizzando un costo pari a 100.000,00 euro, è possibile dedurre 120.000,00 euro (con una maggiorazione quindi di 20.000,00 euro).

Lavoratori meritevoli di maggior tutela

Nell’ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, elencate nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023.

Si tratta, ad esempio, di:

  • lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità;
  • donne con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi all’incentivo all’occupazione;
  • soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, secondo quanto previsto dal DM 25.6.2024, il costo del personale, come sopra determinato, è maggiorato di un ulteriore 10%; in tal caso, la maggiorazione sarà quindi pari al 30% (cfr. relazione illustrativa al DM).

Nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori (con maggiorazione quindi del 20% e del 30%) il costo da assumere ai fini della maggiorazione va ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeter­minato di ciascuna di esse.

4 utilizzo dell’agevolazione

L’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determina­zione del reddito d’impresa (non anche ai fini IRAP).

Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 (relativo al periodo d’imposta 2024).

5 acconti

Per espressa previsione normativa, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi do­vuto per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni in esame.

Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.

POS

Il credito d’imposta sulle commissioni bancarie sale dal 30% al 100%

Viene incrementata al 100% il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Tale agevolazione, si ricorda, spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

POS

Credito d’imposta agli esercenti per le commissioni appli­ca­­te sui pagamenti elettronici POS

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 30% delle commissioni adde­bi­tate per le transazioni effettuate mediante:
– carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
– altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

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Credito di Imposta per sanificazione in attesa di regole

Fonte: Eutekne

Anche se la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’utilizzo generalizzato dei dispositivi di protezione avrà rilievo generalizzato solo nella cosiddetta fase 2, le molte imprese che in queste settimane hanno continuato a lavorare hanno dovuto affrontare in modo sistematico questo tipo di spese.
Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è tuttavia ancora in attesa del decreto attuativo, nonostante l’art. 64 comma 2 del DL 18/2020, a cui rimanda anche l’art. 30 del DL 23/2020, ne avesse prevista la pubblicazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020 (quindi entro il 16 aprile, posto che il DL è entrato in vigore il 17 marzo), prevedendo che lo stesso decreto stabilisse criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, anche per assicurare il rispetto di specifici limiti di spesa a carico dello Stato.

Il credito d’imposta, previsto dall’art. 64 del DL 18/2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, è riconosciuto nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 (si veda “Credito d’imposta per sanificare gli ambienti di lavoro” del 23 marzo). Il beneficio in esame è stato esteso, ad opera dell’art. 30 del DL 23/2020, anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Tale estensione non è però stata accompagnata da un incremento né al tetto massimo (20.000 euro per ciascun beneficiario) né al complesso delle risorse stanziate (pari a 50 milioni per l’anno 2020).

Le uniche indicazioni fornite finora dall’Agenzia delle Entrate riguardano proprio l’ampliamento dell’oggetto dell’agevolazione. Nella circolare n. 9/2020 (§13), relativa alle novità del DL 23/2020, l’Agenzia – riprendendo in sostanza quanto affermato nella Relazione illustrativa al DL 23/2020 – ha chiarito che sono agevolate anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi); sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti (si veda “Credito d’imposta per la sanificazione esteso all’acquisto di mascherine” del 10 aprile).

Il decreto resta quindi fondamentale per definire quali attività rientrino nella locuzione “sanificazione” utilizzata dalla disposizione agevolativa e non ancora codificata.

La questione è oggettivamente delicata e, in assenza di specifiche normative, si possono generare dubbi applicativi sull’ambito di applicazione della norma. Ad esempio, il famoso protocollo FCA per la ripresa dell’attività individua come attività di sanificazione le “procedure e operazioni che hanno come finalità la sanificazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso pulizia, disinfezione e sanificazione qualora sia accertato un caso confermato di COVID-19. Una superficie può essere considerata sanificata quando tramite l’utilizzazione di prodotti atti a garantire l’eliminazione della presenza di germi, non c’è evidenza di sporcizia, la superficie non è grassa al tocco, non c’è odore sgradevole, un fazzoletto di carta passato sulla superficie mantiene il suo colore originale, l’acqua passata sulla superficie scorre in maniera uniforme”.
In questo specifico caso sembra che si debba ricorrere alla sanificazione soltanto in presenza di un caso di coronavirus e lasciando quindi il dubbio che un’intervento attuato in assenza di contagio non configuri una sanificazione. 

Il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 prevede invece specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda a prescindere dall’esistenza o meno di un caso di persona infetta (si veda “Protocolli anti contagio COVID-19 obbligatori per l’azienda” del 16 marzo). In particolare, secondo il citato protocollo (§ 4), l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; deve, inoltre, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, viene poi previsto che si proceda alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le specifiche disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443.

Con riferimento a un diverso aspetto, si rileva che la norma agevolativa non prevede espressamente che il credito d’imposta non concorra alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP; pertanto, in assenza di una modifica in tal senso, il credito d’imposta dovrebbe essere tassato in capo al soggetto beneficiario.

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PER I FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO ISTRUTTORIE SEMPLIFICATE MA NON IMMEDIATE

Fonte: Eutekne

Nella mattinata di ieri sono arrivate le autorizzazioni da parte della Commissione Ue per le misure di aiuto introdotte dal decreto liquidità (DL 23/2020), nella forma di garanzie statali su finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia PMI.

L’aspettativa è elevata con riguardo a tutte le misure, ma la maggiore “frenesia” si concentra anzitutto sui finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia PMI, restituzione a 72 mesi, preammortamento di 24 mesi e tasso di interesse agevolato.

Una “frenesia” che discende, prima ancora che dalle garanzie e dalle condizioni di prestito, dalla legittima aspettativa di una sua rapida erogazione, in ragione del fatto che la lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che l’intervento del Fondo non solo è concesso automaticamente e senza valutazione, ma anche che il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Al netto del fatto che questa previsione normativa sembra recare con sé l’implicita sfiducia da parte dello Stato circa la capacità di tempistiche efficienti di risposta da parte del gestore del Fondo anche in presenza di una procedura automatica, la norma sposta dunque sulle banche le aspettative dei beneficiari di una rapida erogazione, caricando le medesime dei connessi “rischi operativi”, nel senso che, l’eventuale erogazione del prestito, prima del via libera definitivo da parte del gestore del Fondo, espone la banca, ove poi il via libera definitivo non dovesse arrivare per errori della banca nella valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi.

Al fine di agevolare le procedure, il MISE ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, un apposito “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lett. m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità” (https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti ) che il beneficiario può presentare al soggetto finanziatore o al Confidi.
Il modulo si compone di 8 pagine e compendia l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare.

Una istruttoria da parte della banca, seppur semplificata, resta comunque necessaria. In particolare, la banca, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta, deve:
– verificare che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione “europea” di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;
– acquisire l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l’ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a 100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto (per i richiedenti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 il bilancio e la dichiarazione possono essere sostituiti da apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 prevista nell’ambito del modulo messo a punto dal MISE);
– verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
– verificare che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

A ciò si aggiunga quanto precisato da Banca d’Italia lo scorso 10 aprile con apposita Raccomandazione, in ordine al fatto che “per quanto concerne in particolare i finanziamenti garantiti dallo Stato” le banche dovranno tenere conto “del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso”.

Difficile dunque pretendere “erogazioni immediate” da parte delle banche, senza contare che, alla gestione procedurale dei predetti rischi operativi e obblighi di valutazione dei profili di rischio, si aggiunge al momento per le banche un ulteriore rischio a procedere all’erogazione fino all’approvazione del gestore del Fondo: quello di veder rifiutata la proposta non per carenza del diritto del richiedente, ma per carenza delle risorse presenti nel Fondo, ove si verificasse una richiesta particolarmente massiccia (si veda “Le risorse stanziate non bastano per garantire i finanziamenti alle imprese” di oggi).

Difficile dunque, per lo meno fino a quando lo Stato non stanzierà risorse sufficienti, pensare e pretendere che l’erogazione da parte delle banche possa avere la fluidità e l’immediatezza che il decreto lascerebbe intendere.