POS

Credito d’imposta agli esercenti per le commissioni appli­ca­­te sui pagamenti elettronici POS

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 30% delle commissioni adde­bi­tate per le transazioni effettuate mediante:

  • carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
  • altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”.

Decorrenza

Ai fini del credito d’imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in rela­zione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall’1.7.2020.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte degli operatori fi­nanziari

Ai fini della spettanza all’esercente del credito d’imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pa­ga­mento elettronici tracciabili devono effettuare un’apposita comunicazione telematica mensile all’Agen­zia delle Entrate, contenente:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito delle commissioni;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consu­ma­tori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Comunicazione agli esercenti da parte degli operatori finanziari

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l’elenco delle transa­zio­ni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

  • in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell’on line banking dell’esercente);
  • entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sosteni­mento della spesa.

Indicazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame deve essere indicato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione;
  • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Conservazione della documentazione da parte degli esercenti

Gli esercenti utilizzatori del credito d’imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall’an­no in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

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