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Il credito d’imposta sulle commissioni bancarie sale dal 30% al 100%

FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di Pamela Alberti

Nell’ambito dell’art. 1 del nuovo DL 99/2021 sono state introdotte alcune disposizioni in merito a crediti d’imposta legati all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Anzitutto, viene incrementata la misura prevista per il credito d’imposta riconosciuto, a norma dell’art. 22 del DL 124/2019, agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Tale agevolazione, si ricorda, spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro. In linea generale, tale credito d’imposta spetta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (si veda “Credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici POS” pubblicato il 22 gennaio 2021).

Il nuovo comma 1-ter all’art. 22  del DL 124/2019, introdotto dall’art. 1 comma 10 del DL 99/2021, prevede ora che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 il credito d’imposta è incrementato al 100% (in luogo del precedente 30%) delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’art. 2, comma 3 del DLgs. 5 agosto 2015, n. 127 (vale a dire registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi) ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo.

L’art. 1 comma 11 del DL 99/2021 introduce poi il nuovo art. 22-bis al DL 124/2019, recante un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

In particolare, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all’art. 2, comma 3 del DLgs. 127/2015), spetta un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
– 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
– 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
– 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Credito più elevato in caso di strumenti “evoluti”

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all’art. 2, comma 1 del DLgs. 127/2015 (trasmissione telematica dei corrispettivi), l’art. 22-bis comma 3 del DL 124/2019 riconosce un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:
– 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
– 70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
– 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta previsti dall’art. 22-bis del DL 124/2019 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, successivamente al sostenimento della spesa, e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Tali crediti d’imposta si applicano comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti de minimis.

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