FONTE: EUTEKNE.INFO Autore – Pamela Alberti
La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 608 della L. 30 dicembre 2020 n. 178) proroga fino al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, ma limitatamente agli investimenti sulla stampa.
In particolare, introducendo il nuovo comma 1-quater al citato art. 57-bis, viene disposto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari sia concesso, ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
In altri termini, viene prorogato il regime “straordinario” che era stato previsto per il 2020 dall’art. 186 del DL 34/2020, inserito nel comma 1-ter del citato art. 57-bis (si veda “Credito d’imposta al 50% su tutti gli investimenti pubblicitari 2020” del 27 maggio 2020).
Pertanto, anche per il 2021 e il 2022, il credito d’imposta è riconosciuto – nella misura del 50% – sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.
Il credito d’imposta spetta dunque in relazione agli investimenti effettuati in ciascuno degli anni 2021 e 2022, per cui non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione – requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime” – né la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente; cfr. istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione; si veda anche “Bonus pubblicità 2020 in assenza di investimenti pregressi” del 4 maggio).
Ciò comporta che possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente, i soggetti che nell’anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari e i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno agevolato.
Il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime de minimis e nel rispetto dello stanziamento previsto (così circolare Agenzia delle Entrate n. 25/2020, § 4.1, relativa al comma 1-ter dell’art. 57 del DL 50/2017). Si ricorda che l’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolati.
A differenza delle precedente disposizione per il 2020, cambia tuttavia l’ambito applicativo dell’agevolazione.
La nuova norma, infatti, fa riferimento soltanto agli “investimenti pubblicitari effettuati sui giornali e periodici, anche in formato digitale”, senza menzionare quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Considerando anche che la disposizione in esame è inserita nel dossier tra le misure per la stampa, i suddetti investimenti sarebbero quindi esclusi dall’agevolazione.
Modalità ordinarie per l’accesso
Viene inoltre disposto che, ai fini della concessione del credito d’imposta, si applichino le disposizioni all’art. 57-bis comma 1-ter del DL 24 aprile 2017 n. 50 e del DPCM 16 maggio 2018 n. 90.
Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare mediante l’apposito modello:
– la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
– la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Si segnala altresì che, nell’ambito delle misure per l’editoria, la legge di bilancio 2021 ha prorogato per il 2021 e il 2022:
– il tax credit edicole (art. 1 comma 806 della L. 145/2018);
– il credito d’imposta per i servizi digitali (art. 190 del DL 34/2020 convertito).