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ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO

FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di DANIELE SILVESTRO

È disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico.
Lo ha reso noto lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 4748, all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. 230/2021, attuativo della misura in argomento. Con il messaggio viene ripresa la normativa e vengono fornite le prime indicazioni per la presentazione della domanda e l’erogazione del beneficio.

Si ricorda che il beneficio è istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 ed è attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.

In generale, l’assegno spetta in misura piena, pari a 175 euro, ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino all’importo minimo di 50 euro in caso di ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Invece, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l’importo spettante è pari a 85 euro mensili per gli ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, con una riduzione graduale fino a 25 euro in caso di ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Il riconoscimento dell’assegno per figli maggiorenni fino a 21 anni spetta a patto che sia rispettata una delle seguenti condizioni: frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolgimento di un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolgimento del servizio civile universale.

Si segnala che l’importo base può essere soggetto alle seguenti maggiorazioni:
– in caso di figli successivi al secondo;
– qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
– per ciascun figlio con disabilità, con importo graduato secondo l’età e le classificazioni della condizione di disabilità;
– per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. “bonus secondo percettore di reddito”);
– per i nuclei familiari con 4 o più figli;
– per le prime tre annualità, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

In particolare, l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
– per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
– per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età (in questo caso è necessario che il figlio si trovi in una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale);
– per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione e decorre: dalla mensilità di marzo, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno; dal mese successivo a quello di presentazione, per le domande presentate dal 1° luglio.

Se al momento della presentazione della domanda il richiedente non ha l’ISEE, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. Se l’ISEE verrà presentato entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo, ovvero dal 1° luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE. Spetta l’importo minimo nell’ipotesi in cui l’ISEE non sarà presentato successivamente alla domanda, ovvero avrà un importo pari o superiore a 40.000 euro.

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda, l’Istituto previdenziale sottolinea che questa deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. Sarà comunque possibile sia aggiungere ulteriori figli in caso di nuova nascita in corso d’anno sia aggiornare la DSU. A tal fine sarà necessario utilizzare l’apposito servizio on line accessibile dal portale INPS, ovvero avvalersi del Contact Center Integrato o degli Istituti di Patronato.

L’assegno verrà corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 comma 4 del DLgs 230/2021). Nel modello di domanda sarà infatti possibile scegliere tra tre opzioni:
– corresponsione dell’intero importo dell’assegno al richiedente;
– corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
– corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).
Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

È ammessa anche la presentazione della domanda di assegno da parte dei figli maggiorenni, in sostituzione dei loro genitori, i quali possono richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

Circa le modalità di pagamento, il messaggio in commento specifica che la riscossione dell’assegno può avvenire attraverso uno strumento dotato di IBAN (conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN) ovvero sarà possibile riscuotere l’assegno in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano (per i percettori di reddito di cittadinanza, l’accredito sarà effettuato sulla carta Rdc).

Sul punto l’INPS precisa che lo strumento di riscossione dotato di IBAN deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima (fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace).
Infine, si segnala anche il comunicato congiunto INPS e Agenzia delle Entrate con cui si raccomanda ai datori di lavoro di adeguare tempestivamente le proprie procedure interne e di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.

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