FONTE: EUTEKNE
Sono previsti alcuni crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:
- imprese energivore (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022 e art. 5 del DL 21/2022);
- imprese gasivore (art. 5 del DL 17/2022 e art. 5 del DL 21/2022);
- imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (art. 3 e 4 del DL 21/2022).
La seguente tabella riepiloga la misura delle agevolazioni in esame.
Soggetti beneficiari | Misura del credito d’imposta |
Imprese energivore | 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. |
25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito d’imposta è riconosciuto anche per l’energia prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. | |
Imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW | 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. |
Imprese gasivore | 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. |
Imprese diverse da quelle gasivore | 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. |
Imprese energivore
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) di cui al DM 21.12.2017 sono riconosciuti alcuni crediti d’imposta, in misura differente in relazione al primo o al secondo trimestre 2022.
Nozione di imprese energivore
Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):
- operano nei settori dell’Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01;
- operano nei settori dell’Allegato 5 alla citata comunicazione e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell’art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ex art. 39 del DL 83/2012.
Primo trimestre 2022
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15 del DL 4/2022).
Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Secondo trimestre 2022
Il credito d’imposta è pari al 25% (in luogo del 20% inizialmente previsto) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (combinato disposto degli artt. 4 del DL 17/2022 e 5 co. 1 del DL 21/2022).
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
- l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Imprese diverse da quelle energivore
Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022).
Condizioni
Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Imprese gasivore
È previsto un credito d’imposta pari al 20% (in luogo del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, dalle imprese gasivore (combinato disposto degli artt. 5 del DL 17/2022 e 5 co. 2 del DL 21/2022).
Nozione di imprese gasivore
Per imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore) si intendono le imprese che congiuntamente:
- operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Condizioni
Il credito d’imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Imprese diverse da quelle gasivore
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, l’art. 4 del DL 21/2022 prevede un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022.
Condizioni
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Irrilevanza fiscale
Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d’imposta:
- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Modalità di utilizzo
I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:
- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.
La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.
Codice tributo | Agevolazione |
6960 | Credito d’imposta per le imprese energivore (primo trimestre 2022) |
6961 | Credito d’imposta per le imprese energivore (secondo trimestre 2022) |
6962 | Credito d’imposta per le imprese gasivore (secondo trimestre 2022) |
6963 | Credito d’imposta per le imprese non energivore (secondo trimestre 2022) |
6964 | Credito d’imposta per le imprese non gasivore (secondo trimestre 2022) |
I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati siano (FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022):
- sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell’art. 109 del TUIR;
- documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.
- Cessione del credito d’imposta
- I crediti d’imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie (artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022):
- solo per intero;
- ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
Visto di conformità
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
Utilizzo da parte del cessionario
Il credito d’imposta deve essere utilizzato dal cessionario:
- entro il 31.12.2022;
- con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
Con provv. Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità operative della cessione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di “bonus edilizi” di cui agli artt. 121 co. 4 e 6 e 122-bis del DL 34/2020.
Cumulabilità con altre agevolazioni
I crediti d’imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.