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Acquisto carburanti: dal 1 gennaio 2019 solo e-fattura

Autore: Sandra Pennacini

Con il concreto avvio dell’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica, introdotto dalla manovra 2018 – Legge 205/2017 – ed operativo dal 1 gennaio 2019 per tutte le cessioni di beni e servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esonero previsto solo per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111), e quelli che applicano il “regime forfettario” (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), vengono meno tutte le variabili che hanno interessato il mondo carburanti nel periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018.

Ricordiamo, infatti, che con esclusivo riferimento alle cessioni di benzina e gasolio ad uso autotrazione, l’obbligo di e-fattura doveva scattare già dal 1 luglio 2018, per le cessioni di carburanti gasolio e benzina ad uso autotrazione, e con riferimento all’intera filiera, salvo poi essere prorogato al 1 gennaio 2019 per le sole cessioni effettuate presso la rete distributiva stradale (ovvero “alla pompa”), secondo quanto disposto dall’articolo 11bis del D.L. 87/2018.

Durante il periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018, pertanto, ci si è trovati dinnanzi a tutta una serie di variabili (tipologia di carburante, destinazione dello stesso, modalità di acquisizione dello stesso) da considerarsi ai fini dell’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico o meno. Volendo ricordare per sommi capi gli aspetti da considerarsi, una prima discriminante era il tipo di carburante, posto che la problematica riguardava esclusivamente benzina e gasolio (e non, quindi, GPL e metano). In secondo luogo occorreva considerare se benzina o gasolio fossero destinati ad alimentare autotrazione o meno (lasciando quindi fuori dall’obbligo e-fattura eventuali finalità diverse, quali l’alimentazione di macchinari), ma attraendo nell’obbligo di fatturazione elettronica anche l’utilizzo potenziale, come nel caso di cisterne aziendali dotate sia di macchinari che di mezzi di trasporto. Per finire, occorreva considerare il soggetto cedente, lasciando fuori dall’obbligo, sino al 1 gennaio 2019, il distributore di carburante, il che non necessariamente significava che il rifornimento alla pompa non fosse soggetto a e-fattura. Infatti, laddove l’acquirente avesse stipulato un contratto di netting, il distributore non era il soggetto cedente, ma solo uno “strumento di erogazione”, mentre il reale fornitore era la società petrolifera, già soggetta ad obbligo di e-fattura.

Ebbene, a partire dal 1 gennaio 2019 tutti queste variabili, fortunatamente vengono meno, e l’obbligo di fatturazione elettronica scatta, sempre e comunque. Andiamo dunque a riepilogare le modalità di certificazione degli acquisti di carburante valevoli a partire dal 2019.

Acquisto di carburante: sempre e solo fattura elettronica
Per l’acquisto di carburante, di qualsiasi tipologia, destinato a qualsiasi finalità, effettuato con qualsiasi modalità, a partire dal 1 gennaio 2019 l’unico giustificativo fiscalmente valido ai fini dell’annotazione del costo ai fini reddituali, e della detrazione IVA, chiaramente sempre nel rispetto dei limiti imposti dal TUIR e dal D.P.R. 633/72, sarà la fattura elettronica.

Quanto sopra anche per i rifornimenti presso le stazioni di servizio e con riguardo a qualsiasi tipo di combustibile o carburante acquistato (ivi inclusi GPL e metano), poiché l’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica interessa indistintamente tutti i soggetti business.
Concretamente, dovrà essere richiesta fattura elettronica per ogni rifornimento effettuato, e a tal fine potrebbe essere estremamente comodo fornire tutti i dati necessari esibendo il proprio QR-Code al fornitore di carburante, sempre che l’esercente si sia dotato degli appositi lettori.

Carburante e e-fattura differita
Esistono comunque più alternative a dover richiedere e contabilizzare una fattura per ciascun rifornimento. Infatti, oltre allo strumento del netting, cui si è già accennato, occorre anche ricordare che l’Agenzia delle Entrate si è già espressa sulla possibilità, da parte dell’impianto stradale di distribuzione di carburante, di emissione di una unica fattura differita mensile, da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei rifornimenti, con riferimento al mese precedente, ai sensi dell’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972.

Come richiamato infatti nella Circolare 8/E/2018, ai sensi del summenzionato articolo 21 c.4, è possibile emettere un’unica fattura, entro il gg. 15 del mese successivo, per tutte le cessioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto, purché all’atto della cessione del bene (ovvero, al momento del rifornimento), la cessione risulti da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

La cessione al distributore, a fronte della quale sia rilasciato un documento che riporti l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» (art. 1 comma 3 DPR 472/1996), potrà essere oggetto quindi di fatturazione differita, cumulativa per tutte le operazioni effettuate nello stesso mese. Di particolare interesse, in questa sede, è ricordare che l’Agenzia considera documento valevole ed equipollente anche i buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche ove contenenti le informazioni necessarie.

Obbligo di pagamento tracciabile
Dal 1 gennaio 2019, per quanto sopra indicato, viene dato l’addio definitivo alla possibilità di utilizzare la carta carburante per documentare i rifornimenti effettuati.

Tuttavia, è bene ricordare che l’avvio a regime di obbligo di e-fattura non fa venire meno l’obbligo di pagamento tracciabile. Tale obbligo, introdotto anch’esso dalla Legge di Bilancio 2018 (l. 205/2017), con decorrenza 1 luglio 2018, non è stato oggetto di alcuna proroga, a differenza dell’obbligo di e-fattura per i rifornimenti presso i distributori di carburante, e resterà pienamente in vigore anche nel 2019.

Ricordiamo pertanto che a partire dal 1 luglio 2018, ai sensi dell’articolo 164 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni” e dell’articolo 19-bis-1 del D.P.R. 633/72 comma 1 lett. d) “Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi”, l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa (nel rispetto delle norme specifiche vigenti relative alla tipologia e finalità del mezzo) a condizione che l’operazione sia provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018.

Buoni benzina, esigibilità IVA e fatturazione
Con riferimento alla fattispecie dell’utilizzo dei buoni benzina, è opportuno ricordare che gli stessi possono essere di tipo “monouso”, oppure “multiuso”.

Per buono monouso si intende quello utilizzabile per l’acquisto di carburante presso gli impianti stradali che fanno capo ad una specifica compagnia petrolifera (mono marchio). Il buono monouso spesso consiste in “carte carburante”, ovvero tessere elettroniche che consentono il rifornimento presso la rete distributiva facente capo al soggetto emittente. Ai sensi dell’articolo 6-bis del D.P.R. 633/72, l’esigibilità IVA, ovvero il momento in cui la fattura deve essere emessa, si verifica al momento dell’emissione del buono.

Nel caso, invece, di buoni “multiuso”, si tratta di buoni utilizzabili presso diverse compagnie petrolifere e, di conseguenza, di titoli di legittimazione, che non danno luogo ad obbligo di emissione di fattura all’atto dell’emissione, posto che l’oggetto dell’acquisto viene individuato solo al momento dell’utilizzo del buono stesso. In tale momento, pertanto, sorge l’obbligo di emissione di fattura.

L’acquisto di carburante da parte delle “imprese minori”.
Le imprese minori, come noto , ovvero i contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi) ed i contribuenti forfettari, sono esonerati dalla fatturazione elettronica attiva. Ciò non implica, tuttavia, che possano ignorare le e-fatture dal punto di vista passivo.

Entrambe le tipologie di contribuenti, all’atto dell’acquisto di carburante, riceveranno fattura elettronica. Tale fattura risulterà particolarmente importante per gli “ex minimi”, poiché la determinazione della base imponibile avviene su base analitica (costi/ricavi). Per i contribuenti forfettari, invece, i costi documentati sono irrilevanti, essendo il reddito determinato in via forfettaria sulla base delle percentuali di redditività previste dalla norma, tuttavia laddove l’acquisto di beni o servizi avvenga nell’ambito “business”, indipendentemente dal regime contabile adottato, la richiesta di fattura è obbligatoria. Si ricorda, peraltro, che le spese per carburanti debbono essere analiticamente indicate (ai fini statistici e descrittivi) nel modello Redditi predisposto dai forfettari.

La ricezione di fatture in formato elettronico, peraltro, implica conseguenze sul fronte della conservazione digitale delle stesse. Alla luce delle ultime interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente ex minimo o forfettario che riceva fattura tramite il Sistema di Interscambio, ovvero su PEC o canale informatico, sarà tenuto alla conservazione digitale. Laddove, invece, la fattura non sia recapitabile dal SDI (per assenza di PEC o Codice Destinatario valido), spetterà al fornitore fornire una copia analogica della fattura.

FONTE: FiscalFocus.it

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