Cedolino ASL

Certificazioni Uniche Obbligatorie per compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario o di vantaggio

Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 132, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le Aziende sanitarie che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, i quali applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio, permane l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica al percettore e di trasmetterla in via telematica all’Agenzia stessa.

L’esonero dalla Certificazione Unica introdotto dal D.Lgs. 1/2024 è giustificato dal fatto che, dall’1.1.2024, tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico e l’Agenzia delle Entrate può quindi ricavare da esse le relative informazioni reddituali.

Tuttavia, in relazione ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), l’Azienda sanitaria che corrisponde i compensi professionali emette un apposito foglio di liquidazione (c.d. “cedolino”) che, ai sensi dell’art. 2 del DM 31.10.74, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 e quindi “tiene luogo della fattura”. Il rilascio di tali cedolini sostitutivi della fattura comporta l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2015 n. 98 e la risposta a interpello 26.8.2021 n. 558).

I compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario, non essendo documentati da una fattura elettronica, dovranno essere certificati dall’azienda all’interno della Certificazione Unica.

Con riferimento alla compilazione della Certificazione Unica 2025, in relazione ai compensi corrisposti ai suddetti medici nel 2024, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretta l’esposizione degli stessi al punto 7 della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, con l’indicazione al punto 6 del codice 25, istituito quest’anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l’indennità di maternità (stante la soppressione del precedente codice 24). Impostazione analoga deve ritenersi applicabile con riferimento ai contribuenti in regime di vantaggio, in relazione al nuovo codice 26.

assicurazione

OBBLIGO ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Rinvio e chiarimenti

1 Premessa

Il DL 31.3.2025 n. 39, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025 n. 75 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha rinviato il termine del 31.3.2025 per stipulare le polizze catastrofali, prevedendo che:

  • le piccole e micro imprese debbano stipulare le assicurazioni in questione entro il 31.12.2025;
  • le medie imprese debbano assicurarsi entro l’1.10.2025;
  • le grandi imprese debbano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

L’obbligo di assicurazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha diffuso l’1.4.2025 alcune FAQ con le prime indicazioni sull’operatività del DM 18/2025.

2 Soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.

3 Beni oggetto di copertura

Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali,

come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

4 Eventi assicurati

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

  • sismi,
  • alluvioni,
  • frane,
  • inondazioni,
  • esondazioni,

come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.

5 Condizioni dei contratti

La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

6 Termini per adempiere

I nuovi termini entro cui stipulare le polizze sono i seguenti:

  • per le piccole e micro imprese, il 31.12.2025;
  • per le medie imprese, l’1.10.2025;
  • per le grandi imprese, il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo. Le sanzioni si applicherebbero, quindi, dal 30.6.2025.

Per individuare le “micro”, “piccole”, “medie” e “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della direttiva della Commissione europea 17.10.2023 n. 2775.

7 Sanzioni

Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE SCARICARE LA CIRCOLARE COMPLETA QUI SOTTO

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PRESTAZIONI SANITARIE – OBBLIGO DI FATTURA CARTACEA AI PRIVATI – ESTENSIONE A TUTTO IL 2025

Le fatture per prestazioni sanitarie dovranno essere documentate con fattura cartacea per tutto il 2025.

L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, ha disposto la proroga per l’intero anno 2025 del divieto di fatturazione elettronica sancito dall’art. 10-bis del DL 119/2018.

Nella sua versione originaria la norma aveva previsto che il rinvio operasse soltanto fino al 31.3.2025.

Pertanto, fino al 31.12.2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo ai:

  • soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, la cui efficacia è stata estesa all’intero anno 2025).

La misura si applica ai professionisti sanitari, ad esempio:

  • medici chirurghi e odontoiatri
  • psicologi
  • infermieri
  • ostetriche/i
  • tecnici sanitari di radiologia medica e di laboratorio biomedico
  • ottici
  • veterinari
  • biologi
  • tecnico audiometrista, audioprotesista, ortopedico, neurofisiopatologia, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • dietista
  • igienista dentale
  • logopedista
  • podologo
  • ortottista e assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale
  • educatore professionale
  • massofisioterapista

La normativa si applica a categorie quali aziende sanitarie, farmacie, medici e altre strutture accreditate per prestazioni sanitarie, in conformità ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

I professionisti e strutture elencati nella norma sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati per la dichiarazione dei redditi precompilata (ai sensi del decreto legislativo n. 175/2014), ma non a emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, evitando così il rischio di violazione della privacy dei pazienti.

I medici e gli altri professionisti sanitari dovranno continuare a rilasciare ai pazienti la fattura cartacea oppure inviarla in qualsiasi formato elettronico (PDF via e-mail), a condizione che non passi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Tuttavia, resta in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica e ad inoltrarla tramite SdI se il committente non è una persona fisica (ad esempio, aziende o enti pubblici).

Si ricorda, infatti, che il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni a provati e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).