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Chiariti dalla Agenzia delle Entrate gli invii delle fatture 2018

15/01/2019 | di Andrea Scaini – Fonte: Ratio.it

Seppure in modo anomalo e un po’ tardivo (ma meglio tardi che mai) l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento da ritenere definitivo per quanto concerne l’inquadramento di quelle fatture che recano data 2018, ma che sono state o che vengono spedite in questi primi giorni di gennaio 2019.
Come noto, e come riscontrato anche da alcune prese di posizione di alcuni importanti gruppi, conseguenza di una interpretazione dottrinale pubblicata su un noto quotidiano economico, stava emergendo la tendenza di richiedere che anche le fatture datate 2018 (e quindi riferite a operazioni effettuate in tale anno), ma spedite nel 2019, dovessero essere emesse in formato XML ed inviate tramite lo SdI, pena la non detraibilità dell’IVA in esse indicata.
Tale lettura estensiva della norma non era giustificata e avrebbe creato, come sta creando, non poca confusione negli operatori amministrativi.
Molto opportuno risulta, quindi, l’intervento della Agenzia delle Entrate che, con evidente intento chiarificatore e semplificativo, afferma testualmente, integrando le proprie risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito, che:
se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018 la fattura può non essere elettronica, invece, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019 la fattura deve essere emessa in formato elettronico”.
In base a tale precisazione consegue quindi che le fatture datate 2018, ancorché trasmesse nel 2019, potranno essere emesse, trasmesse, ricevute e registrate (detraendo con pieno diritto la relativa IVA) in formato analogico e non necessariamente in formato elettronico, che diviene lo standard obbligatorio solo per le fatture datate 2019.
Allo stato attuale delle cose si presenteranno pertanto tre casistiche riguardanti le fatture di acquisto datate 2018:
a) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico: tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA;
b) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato XML tramite lo SdI: tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA;
c) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018: tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di Dicembre 2018, in quanto dovrà essere detratta nella dichiarazione relativa all’anno del ricevimento.
Si ricorda infatti che il D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018 ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di detrarre l’IVA delle fatture, sia analogiche che elettroniche, ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (retroimputazione) e non più al momento di ricezione della fattura, ad eccezione dell’ultima liquidazione periodica dell’anno.
La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
Da ciò consegue che se il documento indicato nel precedente caso c) dovesse essere registrato nel corso del 2019 (tassativamente entro il 30.04.2019), la relativa IVA non potrà essere detratta nella liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.
Il chiarimento suddetto completa un po’ il quadro di questo inizio d’anno caratterizzato dall’implementazione dell’obbligo generalizzato di emissione di fattura in formato elettronico che deve concludersi con l’emanazione di una circolare ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

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Zero sanzioni per dati fatture del 1° sem. 2017

Nell’ambito delle novità introdotte al Senato in sede di conversione si segnalano quelle riguardanti la comunicazione dei dati delle fatture, fra le quali, la non applicazione delle sanzioni amministrative per l’errata trasmissione dei dati per il primo semestre 2017 e l’introduzione della facoltà di presentare la citata comunicazione semestralmente e con un contenuto informativo ridotto. Si riconosce inoltre, a determinate condizioni, la regolarità della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici in mancanza della trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge.

L’art. 1-ter comma 1 del decreto legge in esame prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 11 commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97, per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute con riguardo alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. La disposizione riguarda, sia la comunicazione dei dati obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010, sia la comunicazione opzionale di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

L’art. 1-ter comma 6 del DL 148/2017 uniforma la disciplina sanzionatoria delle predette comunicazioni prevedendo, anche per la citata comunicazione opzionale, che l’omissione o l’errata trasmissione dei dati comporti l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97 (2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, fermo restando la riduzione della sanzione a metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza).

L’art. 1-ter comma 2 del DL 148/2017 interviene, invece, sulla periodicità di invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) e sul relativo contenuto. È introdotta la facoltà per i soggetti passivi di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale (come previsto “a regime” dal 2018), limitando gli stessi:
– alla partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente o, al codice fiscale, con riguardo ai soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
– alla data e al numero della fattura;
– alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta, nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA, qualora l’imposta non sia indicata nella fattura.

I soggetti passivi, per i dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 del DPR 695/96, hanno facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo. Tali dati comprendono almeno:
– la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
– la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;
– la data e il numero del documento riepilogativo;
– l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti in base all’aliquota applicata.

I commi 3 e 4 dell’art. 1-ter del DL 148/2017 esonerano dalla comunicazione dei dati delle fatture rispettivamente:
– le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
– i produttori agricoli ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73.
Quest’ultimo esonero, in realtà, è già previsto dall’art. 21 comma 1 del DL 78/2010. Un emendamento approvato in Commissione Bilancio al Senato aveva esteso tale esonero a tutti i produttori agricoliex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, eliminando il riferimento alle zone “montane”. Una successiva proposta di coordinamento al disegno di legge, approvata sempre in Commissione Bilancio al Senato, ha tuttavia ristabilito il predetto limite confluito poi nel testo approvato dall’assemblea. L’esonero resta, pertanto, quello vigente e valgono in proposito i chiarimenti forniti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2017 n. 105.

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di attuazione del sopra descritto art. 1-ter del DL 148/2017. Detto provvedimento dovrà definire concretamente l’impatto delle novità sulla trasmissione dei dati delle fatture.
Si segnala, infine, che l’art. 19-octies comma 6 del DL 148/2017 prevede che la tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché in sede di accesso, ispezione o verifica i citati registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a fronte della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_649775_niente_sanzioni_per_la_comunicazione_dati_fatture_del_1_semestre.aspx