(Il Sole 24 Ore, Gian Paolo Tosoni, 03/05/2017)
L’esercizio della detrazione dell’Iva entro l’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, come previsto dalla “manovrina” non collima con il termine della registrazione previsto dalla medesima norma.
L’articolo 2, comma 1, del Dl 50/2017, prevede che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Tale disposizione è in vigore dal 24 aprile mentre fino a tale data il diritto alla detrazione Iva poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Il forte accorciamento dei termini per detrarre l’Iva sugli acquisti pone indubbi problemi ai contribuenti specialmente con riferimento alle fatture di acquisto relative agli ultimi mesi dell’anno spedite mediante il sistema postale che nonostante le nuove procedure di trasmissione (posta elettronica, posta certificata, fatturazione elettronica) è un sistema tuttora molto utilizzato; in questi casi le fatture possono essere ricevute nell’anno successivo.
La norma prevede che la detrazione deve essere esercitata al momento in cui l’imposta diviene esigibile per l’Erario. L’articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72 dispone che l’imposta diviene esigibile al momento di effettuazione dell’operazione e cioè al momento della consegna per i beni mobili, della stipula per gli immobili e del pagamento per le prestazione di servizi. Ebbene per i beni ricevuti nel mese di dicembre l’Iva deve essere detratta entro il termine massimo della dichiarazione annuale che comprende il medesimo mese, anche se la fattura, magari differita, perviene in gennaio.
L’ideale è venire in possesso della fattura entro il 16 marzo successivo e cioè entro il termine per la determinazione del saldo Iva della dichiarazione annuale; al limite va bene anche se la fattura di acquisto perviene entro il 30 aprile in quanto la dichiarazione Iva si presenta entro tale termine e fin tanto che la dichiarazione è aperta si può inserire una fattura di acquisto. Per lo più si rileverà un credito se la fattura è pervenuta dopo il conguaglio (16 marzo), ma niente di che.
Peraltro, casualmente il termine del 30 aprile entro il quale deve essere presentata la dichiarazione Iva, coincide con il termine ultimo (quattro mesi) per ricevere la fattura di acquisto, prima di procedere all’emissione della autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997, con tanto di versamento dell’imposta per evitare la sanzione; quindi l’acquirente si dà naturalmente da fare per recuperare le fatture di acquisto dell’anno precedente.
Ciò che non torna è la norma del successivo comma 2 dell’articolo 2 della manovrina il quale dispone che la fattura di acquisto deve essere registrata nel registro degli acquisti, ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
A questo punto i termini non coincidono. Ad esempio a fronte dell’acquisto di un bene nel mese di dicembre 2017, la detrazione dell’Iva deve essere esercitata nel medesimo periodo e al massimo nella dichiarazione Iva dell’anno 2017. Se però la fattura viene ricevuta come probabile, in gennaio, può essere registrata nell’anno successivo 2018, ma in tale anno l’imposta non potrà essere detratta. Nell’Iva c’è un principio base che l’imposta sugli acquisti è detraibile se la fattura viene registrata nel periodo in cui si esercita la detrazione (articolo 1 del Dpr 100/1998).
Infine in ordine alla mancanza di una norma transitoria, tale circostanza può essere giustificata dalla sostanziale irretroattività della norma e ciò sta a significare che per gli acquisti effettuati fino al 23 aprile 2017, la detrazione potrà essere esercitata entro il termine della dichiarazione Iva per l’anno 2019.