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Anche per il 2022 invio semestrale al Sistema TS delle spese sanitarie

NUOVO CALENDARIO PER LA COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA.

Nel 2022 la comunicazione non sarà dovuta con cadenza mensile ma dovrà avvenire entro:
– il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2022;
– il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2022.

FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di MASSIMO NEGRO

Anche per il 2022, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie avverrà in base ad una cadenza semestrale, invece che mensile.

È questa la principale novità contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze firmato il 2 febbraio 2022 e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, che modifica il precedente decreto del 19 ottobre 2020, con il quale sono state definite le nuove regole per l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

Il DM 2 febbraio 2022 formalizza inoltre la proroga all’8 febbraio 2022 della scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021, come era stato anticipato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 28825 dello scorso 28 gennaio.

L’art. 2 comma 2 del DM 2 febbraio 2022 stabilisce inoltre che entro il prossimo 15 febbraio è possibile trasmettere eventuali correzioni ai dati delle spese effettuate nell’anno 2021 e già inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
Per quanto riguarda invece le spese veterinarie sostenute nel 2021, secondo quanto indicato sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, la trasmissione telematica deve avvenire entro il 16 marzo 2022. Si ricorda, infatti, che per le spese veterinarie la scadenza per l’invio era stata prorogata a regime al 28 febbraio dall’art. 7 comma 3-bis del DL 244/2016; tale scadenza del 28 febbraio deve ritenersi prorogata al 16 marzo, secondo quanto stabilito dall’art. 16-bis comma 4 del DL 124/2019, analogamente agli altri invii telematici di dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

In relazione alle spese sostenute nell’anno 2022, il DM 2 febbraio 2022 stabilisce un invio su base semestrale, in maniera analoga a quanto era stato previsto per le spese sostenute nel 2021. Sono quindi state accolte le richieste avanzate da parte dell’Associazione nazionale commercialisti e dei Commissari straordinari del CNDCEC di mantenere la periodicità semestrale anche per il 2022.

Nello specifico, per effetto delle modifiche apportate dal DM 2 febbraio 2022 all’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, in relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2022, la trasmissione deve avvenire entro:
– il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2022;
– il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2022.

Per quanto riguarda l’invio dei dati relativi al primo semestre 2022, viene quindi già stabilita una scadenza “lunga” al 30 settembre 2022, che “incorpora” la proroga prevista lo scorso anno. In relazione alle spese sostenute nel primo semestre 2021, infatti, la trasmissione era stata prevista entro il 31 luglio 2021, ma questo termine era stato prorogato al successivo 30 settembre per effetto del DM 23 luglio 2021.

Le suddette scadenze del 30 settembre 2022 e del 31 gennaio 2023 si applicano anche ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019:
– elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
– elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19 maggio 1971 n. 403.
Tali soggetti, infatti, per effetto del DM 16 luglio 2021, sono diventati obbligati ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, ma in relazione allo scorso anno, in via transitoria, era stato previsto un unico invio annuale.

Il passaggio alla periodicità mensile è invece rimandato alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023; la trasmissione dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

Resta confermato che l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue una logica “di cassa” (art. 7 comma 2-bis del DM 19 ottobre 2020), rilevando il momento del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale (cfr. specifiche tecniche di cui all’Allegato A al DM 19 ottobre 2020).

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