FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di Pamela Alberti
Bonus investimenti «4.0» prorogato al 2025 ma ridotto
Resta invece ferma al 2022 l’agevolazione per i beni «ordinari»
Ferma restando la disciplina “base” del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevista dall’art. 1 commi 1051-1063 della L. 178/2020, l’art. 1 comma 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) dispone la proroga al 2025 del credito d’imposta in relazione ai beni materiali e immateriali “4.0”, individuando nuove misure dell’agevolazione.
La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, per i quali resta quindi in vigore l’attuale disciplina prevista fino al 2022 (con termine “lungo” del 30 giugno 2023).
L’art. 1 comma 44 della L. 234/2021 non prevede inoltre alcuna modifica alla misura dell’agevolazione con riferimento agli investimenti nei beni materiali “4.0” (allegato A alla L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023). Per tali investimenti, si ricorda che il comma 1057 dell’art. 1 della L. 178/2020 riconosce il credito d’imposta nella seguente misura:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
In base al nuovo comma 1057-bis dell’art. 1 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti nei beni materiali “4.0” dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero nel termine “lungo” del 30 giugno 2026, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Stando alla formulazione della norma, il limite massimo agli investimenti, pari a 20 milioni di euro, riguarderebbe tutti i costi ammissibili relativamente all’intero periodo 2023-2025, riducendo quindi notevolmente il beneficio.
Con riferimento agli investimenti aventi a oggetto beni immateriali “4.0”, viene prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità.
In particolare, l’art. 1 comma 44 lett. c) della legge di bilancio 2022 sostituisce il precedente comma 1058 dell’art. 1 della L. 178/2020, prorogando l’agevolazione e modificando l’applicabilità del limite massimo dei costi ammissibili. Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023, ovvero nel termine “lungo” del 30 giugno 2024, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo (come già previsto dalla precedente formulazione normativa), ma nel limite massimo “annuale” di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Per gli investimenti nei beni immateriali “4.0” effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025), il credito è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo comma 1058-bis dell’art. 1 della L. 178/2020). Qualora i suddetti investimenti siano effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito spetta invece nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (nuovo comma 1058-ter dell’art. 1 della L. 178/2020).
Per un riepilogo delle misure, si veda la tabella riportata in calce all’articolo.
Periodo | Beni materiali “ordinari” | Beni immateriali “ordinari” | Beni materiali “4.0” | Beni immateriali “4.0” |
2022 | Credito d’imposta 6% Costi ammissibili max 2 milioni di euro | Credito d’imposta 6% Costi ammissibili max un milione di euro | Credito d’imposta nella misura del: – 40% fino a 2,5 milioni; – 20% tra 2,5 e 10 milioni; – 10% tra 10 e 20 milioni. | Credito d’imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro |
2023 | – (solo investimenti con prenotazione nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) | – (solo investimenti con prenotazione nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) | Credito d’imposta nella misure del: – 20% fino a 2,5 milioni; – 10% tra 2,5 e 10 milioni; – 5% tra 10 e 20 milioni. | Credito d’imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro |
2024 | – | – | Credito d’imposta nella misure del: – 20% fino a 2,5 milioni; – 10% tra 2,5 e 10 milioni; – 5% tra 10 e 20 milioni. | Credito d’imposta 15% Costi ammissibili max 1 milione di euro |
2025 | – | – | Credito d’imposta nella misure del: – 20% fino a 2,5 milioni; – 10% tra 2,5 e 10 milioni; – 5% tra 10 e 20 milioni. | Credito d’imposta 10% Costi ammissibili max 1 milione di euro |
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