POS

Il MEDICO E’ OBBLIGATO AD AVERE IL POS?

L’obbligo per i soggetti che effettuano vendita di beni e servizi, anche professionali, di accettare pagamenti anche con carte di credito e di debito è stato introdotto già nel 2014, anche se limitato a pagamenti superiori alla soglia minima di € 30. Tale norma, soggetta a diversi interventi legislativi, non ha però mai trovato completa applicazione anche in ragione dell’assenza di sanzioni per violazioni relative a tale obbligo.

Ora il quadro normativo è cambiato. A decorrere dall’01/01/2020 per poter godere della detrazione Irpef del 19% prevista per il sostenimento di alcune spese sanitarie il relativo pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili.

A sancire tale obbligo è la Legge di Bilancio 2020 che mira a premiare la tracciabilità dei flussi riducendo le transazioni effettuate in contanti.

In particolare, il comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Questo si traduce in un obbligo per il contribuente di effettuare il pagamento delle spese detraibili esclusivamente tramite bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni, bonifico bancario o postale per poter vedere riconosciuta la detrazione fiscale.

Tra le spese che godono di tale beneficio rientrano anche le spese sanitarie. A tale riguardo nel successivo comma 680 il legislatore prevede una specifica deroga. Si legge infatti: “La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.”

La modifica della norma ha un impatto considerevole non solo sulla quotidianità dei contribuenti, ma anche sull’operatività di medici ed altri operatori sanitari che si vedranno obbligati a soddisfare la richiesta dei pazienti di pagare con strumenti tracciabili.

Operativamente, quindi, si potranno acquistare in contanti e godere del beneficio fiscale:

  • Medicinali, ovvero farmaci e medicinali omeopatici con il rilascio dello scontrino parlante;
  • Dispositivi medici, quali occhiali da vista e lenti a contatto, termometri, apparecchi per la misurazione di pressione, ausili per disabili ecc.
  • Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Sarà invece obbligatorio pagare con mezzi tracciabili tutte le altre prestazioni sanitarie per poter godere del beneficio della detrazione fiscale, quali (a titolo esemplificativo):

  • Prestazioni di medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, cardiologi, ecc.) ed emettono fattura direttamente al paziente;
  • Prestazioni sanitarie rese da strutture private non accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Un forte dubbio permane per le prestazioni extra-convenzione rese da un medico generico o pediatra convenzionato (ad esempio per il rilascio di certificati di buona e robusta costituzione): stando al tenore letterale restrittivo della norma dovrebbero rientrare nel nuovo obbligo di legge in quanto non rientrano tra le strutture pubbliche o private accreditate (nel portale della Regione Veneto gli studi dei medici generici o pediatri convenzionati non sono elencati tra le strutture private convenzionate), ma sono qualificati come professionisti che svolgono attività libero professionale in convenzione con il SSN. Si consiglia pertanto l’adozione del POS come strumento di incasso. Sarebbe tuttavia opportuno a un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Vanno inoltre aggiunte ai servizi precedentemente individuati tutte le prestazioni rese da tutti quei professionisti tenuti alla comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria in quanto svolgenti una professione inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, infermieri, educatori professionali, fisioterapisti ecc.).

Alla nuova previsione sopra indicata va aggiunto anche quanto dettato dal comma 288 della medesima Legge: è previsto un rimborso in denaro che premia tutti gli acquisti effettuati con mezzi tracciabili, effettuati da persone fisiche maggiorenni e residenti nello Stato, che effettuano abitualmente, al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione, acquisti di servizi con strumenti di pagamento elettronici. Il bonus previsto non è ancora quantificabile perché collegato alla futura emanazione di disposizioni attuative che disciplineranno le forme di adesione e le modalità di attribuzione del premio (ad oggi è impossibile valutare la portata di tale incentivo).

Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione di tali spese al Sistema Tessera Sanitaria è opportuno segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto all’aggiornamento del tracciato per l’invio dei dati. In particolare è stata prevista per tutte le spese tranne – per le tipologie TK (Ticket), FC (Farmaco, anche omeopatico) e AD (Acquisto o affitto di dispositivo medico CE) e per quelle inviate da strutture specialistiche pubbliche o private accreditate –  l’indicazione delle modalità di pagamento che potranno essere di due tipi: SI (pagamento tracciato) o NO (contanti).

Si ipotizza quindi una ulteriore complessità della comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria: il medico o il professionista sanitario dovrà comunicare al Sistema TS tutti i compensi per spese sanitarie e indicare se sono stati incassati in contante o per mezzi tracciabili. Si tratta di una complicazione di non poco peso se si pensa che la modalità di pagamento spesso non è indicata nella parcella e sarà quindi necessario un incrocio con i reports degli incassi POS e del conto corrente per i bonifici!!!

Si ricorda che l’ENPAM ha sottoscritto alcune convenzioni (Deutsche Bank e SumUp) a favore dei propri iscritti per l’adozione dello strumento POS. Le convenzioni si trovano alla pagina web: https://www.enpam.it/tipologia-convenzioni/pos-mobile

Pierpaolo Baldinato – dottore commercialista

eAssociati – studio di consulenza professionale

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