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Invio delle spese sanitarie al Sistema TS per il primo semestre prorogato al 30 settembre

FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di Massimo Negro

Con il decreto del 23 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 di ieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato dal prossimo 31 luglio al 30 settembre 2021 il termine per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel primo semestre di quest’anno.
Sono quindi state accolte le richieste di proroga avanzate da alcune associazioni di categoria, in considerazione delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all’invio dei dati, anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.

Con il DM 19 ottobre 2020 sono infatti state definite le nuove regole per l’invio telematico al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, il DM 19 ottobre 2020 stabilisce che l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria deve includere, oltre alle informazioni relative alle modalità di pagamento (che si applicano dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020), anche:
– il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
– l’aliquota IVA o la natura della singola operazione ai fini IVA;
– l’esercizio, da parte del cittadino, dell’opposizione alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (in tal caso, non viene trasmesso il codice fiscale dell’assistito).

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, la versione originaria dell’art. 7 comma 1 del DM 19 ottobre 2020 prevedeva inoltre il passaggio, per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, dalla scadenza annuale a una periodicità mensile. Il primo invio mensile sarebbe quindi dovuto avvenire entro il 28 febbraio 2021.

Per effetto delle modifiche apportate dal DM 29 gennaio 2021:
– la decorrenza della periodicità mensile è stata differita di un anno, quindi si applicherà dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022;
– in via transitoria, per le spese sostenute nel 2021, è stata introdotta una periodicità semestrale.
In particolare, in relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, la trasmissione era prevista entro:
– il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2021;
– il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2021.

Come detto, con il DM 23 luglio 2021 pubblicato ieri, la scadenza relativa al primo semestre 2021 è stata differita dal 31 luglio al 30 settembre 2021. La proroga si applica a tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.
Entro la fine di settembre dovranno quindi essere inviati al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e ai rimborsi effettuati in tale periodo per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Analogamente, entro il 30 settembre dovranno essere inviati al Sistema TS i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Confermata l’applicazione del criterio di cassa

Con il nuovo comma 2-bis dell’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, inserito dal DM 29 gennaio 2021, è stato inoltre stabilito che “per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.
È stato quindi ribadito che l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria segue una logica “di cassa”, coerentemente con quanto previsto dalle specifiche tecniche contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al DM 19 ottobre 2020, le quali:
– da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l’indicazione della data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;
– dall’altra, prevedono solo il “Flag Data Pagamento Anticipato”, da valorizzare a “1” per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale:
– con fattura emessa entro il 31 dicembre 2020 e pagata a gennaio 2021, l’invio dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021;
– con fattura emessa entro il 30 giugno 2021 e pagata a luglio 2021, l’invio dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2022;
– con fattura emessa entro il 31 dicembre 2021 e pagata a gennaio 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2022.

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