FONTE: EUTEKNE.INFO – articolo di Maurizio Meoli
Anticipata l’applicazione della sanzione che era prevista solo a partire dal prossimo anno
A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si dovrebbe applicare nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Stando alla bozza circolata, è questa una delle novità contenute nel DL teso ad accelerare l’attuazione di alcuni obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile, ritenendosi funzionale rispetto al contrasto all’evasione fiscale.
Si tratta, peraltro, di una misura della cui effettiva efficacia, in sé, appare lecito dubitare – sia per l’entità della sanzione che per la sostanziale rimessione della contestazione alla denuncia di qualche cliente – salvo considerare il rischio di innesco di un eventuale accertamento fiscale.
L’anticipo in questione, inoltre, appare poco coerente rispetto alla marcia indietro operata con riguardo al limite all’utilizzo del denaro contante che, diversamente, da quanto programmato, a decorrere dall’inizio dell’anno è stato lasciato a 1.999,99 euro, rinviandosi il limite di 999,99 euro al 1° gennaio 2023.
Ad ogni modo, si ricorda che tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”.
Questi soggetti avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).
Ai sensi del testo originario dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 convertito, infatti, tale obbligo avrebbe dovuto applicarsi “dal 1° gennaio 2014”.
L’obbligo, tuttavia, non è ancora oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di uno dei DM predisposti in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale disposizione, infatti, con uno o più decreti attuativi, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione … anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).
L’art. 23 del DL 124/2019 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”), inoltre, aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella in esame che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione, però, era stata poi soppressa in sede di conversione in legge.
L’art. 19-ter comma 1 lett. b) del DL 152/2021, poi, inserendo il nuovo comma 4-bis nell’art. 15 del DL 179/2012 convertito, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, “di qualsiasi importo”, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si sarebbe applicata nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
L’applicazione di tale sanzione è stata dunque ora anticipata alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022. Rispetto a tale previsione occorre anche considerare che, l’art. 2 comma 1 del DM 24 gennaio 2014, adottato in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012, aveva stabilito che l’obbligo di accettare pagamenti elettronici si applicava a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro; tale previsione, in seguito al riferimento normativo “a qualsiasi importo” deve ritenersi abrogata.
Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981. È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981; istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.
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