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Nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria 2019

Fonte: Fiscoetasse – Rassegna Stampa

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati delle spese sanitarie, già a partire da quelle sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019. In sintesi, sono 19 le nuove tipologie di soggetti, in particolare si tratta di professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapialogopediapodologia, oftalmologianeuro-psicomotricità dell’età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari.

I nuovi obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie, sono stati individuati dal Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in GU del 04.12.2019 n. 284, in particolare sono gli iscritti all’albo della professione sanitaria di:

  1. tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. tecnico audiometrista;
  3. tecnico audioprotesista;
  4. tecnico ortopedico;
  5. dietista;
  6. tecnico di neurofisiopatologia;
  7. tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  8. igienista dentale;
  9. fisioterapista;
  10. logopedista;
  11. podologo;
  12. ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  14. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. terapista occupazionale;
  16. educatore professionale;
  17. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  18. assistente sanitario;
  19. biologi.

L’estensione dell’obbligo a queste 19 nuove tipologie di esercenti, si è resa necessaria a seguito dell’istituzione e il riconoscimento di nuovi albi e organizzazioni conseguenti al riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitari, che hanno determinato quindi un riassetto del settore.

Ricordiamo che l’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019 è da effettuarsi entro il 31 gennaio 2020, pertanto, i nuovi soggetti obbligati hanno poco tempo per procedere all’accreditamento al Sistema TS.

Relativamente alle modalità di trasmissione e alle specifiche tecniche, si deve fare riferimento al decreto del MEF del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018, si dovrà invece attendere un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante della privacy, che stabilirà le modalità tecniche di utilizzo delle informazioni ricevute, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della precompilata. Le prestazioni sanitarie rese dai soggetti di cui sopra, per effetto dell’art. 15 del DL. 124/2019 (Decreto Fiscale in corso di conversione), sono esonerate anche nel 2020 dall’obbligo di fatturazione elettronica. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2020, anche per questi nuovi soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi avviene esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

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