FONTE: EUTEKNE
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere – Modifiche (c.d. “nuovo esterometro”)
1 PREMESSA
A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica. La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015:
introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022.
Il successivo DL “fisco-lavoro” (art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215), ha disposto che l’introduzione delle novità fosse differita all’1.7.2022. Le modifiche apportate all’adempimento riguardano:
la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia; i termini di trasmissione;
i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall’1.1.2022).
Sono state conseguentemente aggiornate (con il provvedimento Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293384, successivamente abrogato e sostituito dal provvedimento Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343) le specifiche tecniche contenute nell’allegato A del provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
2 AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1 AMBITO SOGGETTIVO
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:
i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
Sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 e 9.4.2019 n. 104).
2.2 AMBITO OGGETTIVO
La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:
effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti. Sono escluse le operazioni per le quali:
è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).
3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI
A decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole. Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento riportando il codice “XXXXXXX”.
Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:
TD17 , codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
TD18 , codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
TD19 , codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
3.1 ACQUISTO DI SERVIZI DALL’ESTERO
Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, in caso di acquisto di servizi dall’estero.
3.2 ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
Nella seguente tabella si riportano gli elementi fondamentali che compongono il file XML relativo ad acquisti di beni intracomunitari.
3.3 ACQUISTO DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOGGETTI NON RESIDENTI
Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, nel caso in cui il cedente, soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale.
4 TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):
per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
5 SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA
L’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 (in corso di conversione in legge) ha esteso, dall’1.7.2022, gli obblighi di fatturazione elettronica via SdI:
ai soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e a quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
ai soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
Ne consegue che non dovrebbe più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l’esonero dalla presentazione dell’esterometro mediante SdI per le operazioni da e verso controparti non stabilite in Italia. L’adempimento è da ritenersi, infatti, esteso anche ai soggetti in commento, i quali non rientrano più nell’esclusione prevista dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, cui fa espresso rinvio il successivo co. 3-bis, nel definire l’ambito di applicazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022, i soggetti in regime di franchigia sono ancora da considerarsi esonerati, oltre che dalla fatturazione elettronica via SdI, anche dall’invio dell’esterometro.
6. SEMPLIFICAZIONI E ESCLUSIONI
Il DL “Semplificazioni fiscali ha previsto una modifica alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro. A tal fine, è modificato l’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
Sotto il profilo degli acquisti da parte di soggetti passivi italiani, l’esclusione riguarda i beni ubicati al di fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili, in ossequio al criterio di territorialità IVA di cui all’art. 7-bis del DPR 633/72.
Nel caso delle prestazioni di servizi ricevute, invece, si fa riferimento essenzialmente ai servizi in deroga rispetto a quelli “generici” disciplinati dall’art. 7-ter del DPR 633/72.
Per queste ultime prestazioni, difatti, il luogo di rilevanza territoriale è sempre il territorio dello Stato del committente. Per cui, se il committente è un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, l’operazione è ivi soggetta a imposta.
Sono fuori campo, invece, ad esempio, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, poiché si deve avere riguardo al luogo in cui è situato l’immobile stesso (art. 7-quater lett. a) del DPR 633/72).
Le medesime considerazioni valgono, tra l’altro, per le prestazioni di trasporto di persone B2B, per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-quater lett. b) del DPR 633/72).
Si rammenta che sono comunque escluse dalla comunicazione le importazioni, in quanto documentate da bolletta doganale, nonché gli acquisti per i quali è stata emessa fattura elettronica via Sistema di Interscambio (eventualmente, su base facoltativa, anche per operazioni fuori campo IVA).
Con riguardo alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, si è di recente espressa anche l’Agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese a Telefisco del 15 giugno 2022, sostanzialmente in coincidenza, quindi, con l’approvazione del decreto che prevede la modifica normativa testé descritta.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che:
– per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72 (es. rifornimento di carburante all’estero), il file XML è compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD19”;
– per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è comunque compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD17”.
Qualche perplessità potrebbe sorgere, se si osserva che il codice natura “N2.1” è espressamente riferito alle operazioni “non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72”.
Tale indicazione, tuttavia, risulta conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche versione 1.7 (allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018), in base alle quali viene precisato, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento “TD17”, che il codice N2.2 dovrebbe essere utilizzato “in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia” (analoga precisazione viene fatta per i file “TD19”). In questo senso, il codice “N2.1” parrebbe, dunque, destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.
7 PROFILI SANZIONATORI
Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all’esterometro. Il novellato art. 11 co. 2-quater del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili. La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati. La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l’introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga all’1.7.2022 operata dal DL 146/2021.
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