FONTE: RATIO QUOTIDIANO – Autore: Francesco Zuech
Gli operatori possono tirare un bel sospiro di sollievo dopo la riscrittura il 19.07.2019 della FAQ n. 36 del 2018 in materia di acquisti in reverse charge e SdI.
Acquisti in reverse interno. Prima della precisazione in analisi la posizione dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 13/E/2018 e FAQ n. 36) era equivoca. È stato sostenuto, infatti, che per gli acquisti interni (fatture idraulico, ecc.), considerata l’impossibilità di integrare una fattura elettronica, una modalità alternativa avrebbe potuto essere la gestione con un separato documento XML che può essere trasmesso allo SdI, oppure di un documento chiamato (impropriamente) autofattura riportante i dati per l’integrazione, gli estremi della fattura, con i dati identificativi del cessionario/committente sia nel campo del cedente che in quello del cessionario. A non risultare completamente chiara era la natura facoltativa piuttosto che obbligatoria dell’invio alla piattaforma SdI. Un passo in avanti a favore della tesi facoltativa è contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E di giugno che, riprendendo le precedenti indicazioni sull’invio al sistema SdI, così si esprime: “ciò comporta che nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, inviare tale documento allo SdI … così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”. A essere inequivocabilmente risolutiva risulta però la riscrittura della FAQ n. 36 che, nella nuova versione, indica espressamente come il documento in questione “non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI” né (non trattandosi di autofattura) al fornitore. In buona sostanza, ferma restando in ogni caso la doppia annotazione vendite/acquisti, è finalmente chiaro che l’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’invio di un documento integrativo al sistema SdI (dallo stesso conservato a norma per chi ha attivato l’apposito servizio), accetta la possibilità di stampare la fattura elettronica per procedere all’integrazione alla “vecchia maniera”. Andrebbe anche osservato che la stampa pare del tutto inutile, ma non è il caso di incaponirsi poiché, dal lato pratico, la cosa principale è aver ottenuto una chiara apertura sulla possibilità di evitare l’invio alla piattaforma SdI. Invio che avrebbe inesorabilmente tenuto traccia dei (tutt’altro che improbabili) ritardi, considerata la tempistica particolarmente stringente prevista dall’art. 17, c. 5: al più tardi entro 15 giorni, ma comunque con riferimento al mese di arrivo della fattura elettronica.
Acquisti da non residenti. È confermata l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica anche per le autofatture (quelle vere) ex art. 17, c. 2 relative agli acquisti da fornitori extra UE, nel qual caso (per chi volesse evitare l’esterometro) va segnalata l’apertura della circolare 14/E sulla possibilità di emettere autofattura elettronica in self billing ossia (diversamente da sopra) compilando la sezione “dati del cedente/prestatore” con l’identificativo del fornitore extra UE, quelli della sezione “dati del cessionario/committente” con i propri e la sezione “soggetto emittente” con il valore “CC”. Nessuna apertura, infine, per l’integrazione delle fatture analogiche ricevute da fornitori UE per le quali rimane l’integrazione su carta con obbligo di esterometro.