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Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio

FONTE: Ufficio Comunicazione e Stampa AGENZIA DELLE ENTRATE.

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).
Chi è soggetto alla proroga – Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:
 esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Termini di versamento – I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.
Roma, 28 giugno 2019

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7864c402-3e6c-4332-8647-80a1f333b1c8/056_+Com.+st.+Proroga+versamenti++Isa+28.06.19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7864c402-3e6c-4332-8647-80a1f333b1c8

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