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Slitta al 1° ottobre l’obbligo del nuovo tracciato per l’invio dei corrispettivi

FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di Corinna Consentino

Concessi sei mesi ulteriori per l’aggiornamento dei registratori telematici

Ancora un rinvio per l’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato telematico per la trasmissione dei corrispettivi.
Con il provvedimento n. 83884/2021 pubblicato nella serata di ieri (che modifica il provv. n. 182017/2016), l’Agenzia delle Entrate ha posticipato dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 il termine entro il quale gli esercenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ex art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 devono aggiornare i registratori telematici per l’utilizzo delle nuove specifiche.

Secondo quanto si apprende dalle motivazioni riportate nel provvedimento, l’ulteriore slittamento del termine è stato disposto in considerazione delle difficoltà derivanti dalla attuale situazione emergenziale, recependo le richieste avanzate dalle associazioni di categoria. Inoltre, terrebbe conto del fatto che anche i termini fissati per la messa a disposizione delle bozze precompilate dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA annuale da parte dell’Amministrazione finanziaria sono stati prorogati (art. 1 comma 10 del DL 41/2021, c.d. DL “Sostegni”).

In conseguenza dell’ulteriore rinvio, dunque, i dati dei corrispettivi potranno ancora essere trasmessi secondo le specifiche previste dall’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi – versione 6.0”, e soltanto a partire dal prossimo 1° ottobre dovrà essere utilizzato in via esclusiva il nuovo tracciato (allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi – versione 7.0”). Fino al 30 settembre, quest’ultimo resta comunque utilizzabile in via facoltativa.

Si ricorda che il nuovo tracciato consente di ottenere un maggiore livello di dettaglio nella rilevazione dei corrispettivi, mentre quello precedente, come evidenziato più volte anche nella prassi amministrativa, presenta alcuni limiti, in quanto non permette di gestire in modo adeguato alcune tipologie di operazioni, come quelle con corrispettivo non riscosso (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 394/2019 e 419/2019, nonché la circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2020, § 2).

Le criticità sono state riscontrate, in particolare, nella gestione dei servizi pagati mediante ticket restaurant. In caso di accettazione del ticket, infatti, l’esercente è tenuto a memorizzare il corrispettivo già al momento dell’ultimazione della prestazione (art. 2 comma 5 del DLgs. 127/2015), mentre l’IVA diviene esigibile in un momento successivo, o con l’emissione anticipata della fattura nei confronti della società che emette dei ticket o con il pagamento del controvalore del ticket all’esercente. L’operazione, dunque, viene rilevata due volte, prima dal registratore telematico, che trasmette il dato riferito al giorno di ultimazione, e poi con l’emissione della fattura. L’imposta, però, deve essere liquidata una sola volta, imputandola al periodo in cui si è realizzata l’esigibilità ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (con l’emissione della fattura o il rimborso del ticket).

Poiché la precedente versione del tracciato non consente di distinguere adeguatamente i corrispettivi delle operazioni pagate mediante ticket, includendo tali importi nel totale giornaliero riferito al giorno di memorizzazione, si è posto il problema di eventuali disallineamenti tra i dati trasmessi e l’imposta liquidata. Al riguardo, è quindi intervenuta l’Amministrazione finanziaria assicurando che, in sede di controllo, avrebbe tenuto conto di fattispecie di questo tipo (corrispettivi non riscossi) nel valutare i suddetti disallineamenti(cfr., da ultimo, circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2020, § 2).

Il nuovo tracciato, invece, consente di gestire in modo più puntuale le situazioni sopra richiamate, in quanto riporta elementi informativi maggiormente dettagliati. Ad esempio, permette di distinguere, rispetto al totale dei corrispettivi, l’ammontare non riscosso riferito a prestazioni di servizi eseguite e non pagate o a documenti commerciali cui è collegata una fattura. Inoltre, consente di evidenziare distintamente l’importo dei corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti con ticket fatturati a terzi, nonché il numero dei ticket acquisiti in relazione a questi ultimi.

Rinvio anche per le dichiarazioni di conformità da parte dei produttori

Si evidenzia, infine, che con il provvedimento di ieri, sono stati rinviati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici dei modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate (cfr. provv. n. 182017/2016, § 1.5.2).

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