Stabilito un ulteriore rinvio; anche quest’anno la trasmissione avverrà con cadenza semestrale
FONTE: EUTEKNE.INFO – Articolo di Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 27 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2023 n. 2, ha modificato i termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2023, stabilendo che la trasmissione dei suddetti dati continui ad avvenire con cadenza semestrale, come per l’anno 2022, e non mensile come era invece stabilito dalla normativa in vigore ante modifica.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014, il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF). I dati riguardanti le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute durante l’anno devono pertanto essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Prima della modifica introdotta dal DM 27 dicembre 2022 era previsto il passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla periodicità mensile di trasmissione delle comunicazioni. L’art. 1 del suddetto DM, modificando l’art. 7 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 ottobre 2020, ha però differito di un altro anno la decorrenza dell’applicazione della periodicità mensile, stabilendo che la trasmissione dei dati relativi al 2023 sia effettuata:
– entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
– entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.
L’invio dei dati avverrà entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Sul sito internet del Sistema tessera sanitaria si sottolinea che il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24 ed è quindi possibile optare per la frequenza temporale di trasmissione dei dati che si ritiene più opportuna (anche in tempo reale).
Le scadenze del 30 settembre 2023 e 31 gennaio 2024 sono analoghe a quelle previste per le spese sanitarie sostenute nel 2022, secondo quanto era stato stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 2 febbraio 2022, il quale aveva anch’esso modificato il DM 19 ottobre 2020.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza.
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014, sono gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, le ASL e le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari.
La platea dei soggetti obbligati è stata poi estesa ad altri soggetti da diversi decreti ministeriali (DM 1° settembre 2016, DM 22 marzo 2019, DM 14 novembre 2019, DM 22 novembre 2019 e DM 16 luglio 2021).
Da ultimo, il DM 28 novembre 2022 ha ridefinito l’obbligo per gli ottici di invio dei dati al Sistema TS stabilendo che tale obbligo riguarda gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
In relazione a tali soggetti, l’obbligo di invio dei dati si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2022 e l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2022 dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la trasmissione avverrà entro le scadenze stabilite per gli altri soggetti obbligati: anche per gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, pertanto, la scadenza per trasmettere i dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023 è il prossimo 30 settembre.
Si ricorda che dal 1° al 28 febbraio 2023 i cittadini possono richiedere, accedendo al Sistema tessera sanitaria, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2022, affinché non siano comunicate all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 precompilati. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
Il Sistema TS rende disponibili apposite funzionalità telematiche nell’area autenticata del proprio sito, tramite l’utilizzo da parte dell’assistito della tessera sanitaria TS-CNS ovvero tramite le modalità previste per l’accesso da parte dell’assistito al servizio Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
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