Fonte: MEF
Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una moratoria per le micro (le partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali.
Vengono congelate fino al 30 settembre le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e le rate di prestiti e canoni in scadenza.
In cosa consistono le misure di moratoria
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. E’ facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
Beneficiari
I soggetti che possono accedere alle moratorie sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Requisiti per ottenere la Moratoria
- L’impresa deve essere in bonis, ovvero non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate da più di 90 giorni.
- Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Tutte le banche, gli intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, devono accettare le comunicazioni di moratoria, che possono essere presentate dalle imprese dal 17 marzo 2020.
Le comunicazioni possono essere inviate via PEC o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della data certa. E’ in ogni caso consigliabile contattare la banca o l’intermediario finanziario per la valutazione delle opzioni migliori.
Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000.
Il periodo di sospensionecomprende anche le rate che scadono il 30 settembre 2020
Tale normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.