Dopo la firma del presidente della Repubblica, il decreto legge Cura Italia è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. Il testo contiene le misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il testo del decreto è consultabile alla pagina internet: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
Di seguito le principali misure previste.
Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per imprese e professionisti con fatturato inferiore a 2 milioni
Per imprese, autonomi e professionisti con ricavi inferiori a 2 milioni, i versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per saldare le ritenute alla fonte per lavoro dipendente, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e assistenziali e i premi Inail sono rinviati al 31 maggio e potranno essere pagati in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.
Sospensione dei versamenti per i settori più colpiti anche con fatturato superiore a 2 milioni
Viene ampliata la lista dei settori più colpiti dall’emergenza. Per questi operatori scatta la sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo, a prescindere dal volume dei ricavi. All’elenco dei settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cinema e teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse, trasporto merci) si aggiungono il trasporto merci, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Per queste imprese, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili entro il 31 maggio 2020.
Sospensione degli adempimenti fiscali
Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute di addizioni regionali e comunali con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Fanno eccezione solo gli adempimenti legati alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili e deducibili ai fini della precompilata. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Non risultano sospesi gli obblighi legati alla fatturazione (inclusa quella elettronica e corrispettivi telematici).
Sospensione delle ritenute d’acconto su ricavi e compensi per i soggetti con fatturato inferiore a 400.000 euro
I soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro (nell’esercizio precedente) potranno chiedere al sostituto d’imposta di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi o compensi percepiti fino al 31 marzo 2020, a condizione che nel mese di febbraio non abbiamo sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che beneficiano della sospensione della ritenuta d’acconto dovranno versare l’ammontare dovuto entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate. La richiesta dovrà essere fatta rilasciando apposita dichiarazione al sostituto d’imposta.
Indennità per gli autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS
In arrivo un’indennità di 600 euro per il mese di marzo per lavoratori autonomi con partita iva e co.co.co iscritti alla gestioni INPS . L’indennità non è prevista per coloro che sono già titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. L’indennità andrà richiesta all’INPS con apposita domanda (ad oggi non esiste ancora il modulo per la richiesta).
Credito di imposta per affitti botteghe e negozi
Per gli esercenti di negozi e botteghe costretti a chiudere per l’emergenza sanitaria è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di affitto, relativo al mese di marzo, per immobili di categoria catastale C1. Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24.
Moratoria mutui prima casa
Possibile, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, la moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo , superiore al 33%, del fatturato rispetto dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza. Non è richiesta la presentazione dell’Isee.
Moratoria prestiti Pmi e microimprese
Moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle pmi e micro imprese, che facciano richiesta alla banca o altro intermediario finanziario che ha concesso il credito, con garanzia pubblica al 33%.
Cassa integrazione in deroga fino a 9 settimane
Cassa integrazione in deroga per tutto il territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, per un periodo massimo di 9 settimane, anche per le imprese escluse dagli ammortizzatori sociali, comprese quelle agricole, della pesca e del terzo settore, previo accordo sindacale anche in via telematica (accordo non richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti). E’ escluso il lavoro domestico. Prevista inoltre la possibilità di cig ordinaria, per un massimo di nove settimane, per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza. Autorizzata inoltre la Cig ordinaria anche per le imprese che già si trovano in Cig straordinaria e un assegno ordinario fino a 9 settimane per le imprese che hanno in corso l’assegno di solidarietà.
Vietato licenziare per due mesi
Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo”.
Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro
Viene incentivata la sanificazione degli ambienti di lavoro, per chi esercita attività d’impresa, arte o professione attraverso il riconoscimento, per il periodo d’imposta 2020, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.
Sospensione dei versamenti di contributi per lavoro domestico
Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Detrazioni per donazioni
Le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno e finalizzate a finanziare gli interventi per fronteggiare l’emergenza coronavirus saranno detraibili al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Congedo speciale lavoratori dipendenti e autonomi
Dal 5 marzo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole in arrivo una forma di congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di età, per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un’ indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità. Inoltre, i genitori dipendenti del settore privato con figli minori, tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Voucher baby sitter fino a 600 euro
In alternativa al congedo si potrà utilizzare il cosiddetto voucher baby sitter fino a 600 euro che sale a 1.000 per il personale sanitario. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Bonus 100 euro per chi lavora in sede
E’ previsto un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo e rapportato ai giorni di lavoro prestati. Il bonus erogato verrà recuperato dal datore di lavoro sostituto d’imposta attraverso l’istituto della compensazione.
Quarantena come la malattia
L’assenza per quarantena alla malattia è equiparata alla malattia, oltre che per il settore pubblico, anche per il settore privato.