*OR* n.11/10 - operatori sanitari - medici - pediatra controlla la pressione arteriosa a un bambino - ambulatori sanitari - cure mediche

MMG e pediatri convenzionati: il cedolino ASL dei compensi rimane cartaceo

L’Agenzia delle Entrate, con risposta di interpello N. 54 del 13/02/2019, ha confermato che il cedolino mensile dei compensi erogati dall’ASL nel rapporto di convenzione non deve essere certificato da fattura elettronica.

Il sistema di certificazione di tali compensi continuerà come nel passato.

Per maggior completezza di riepiloga la previsione dell’art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974, tuttora in vigore:

Nei   rapporti tra   Medici generici e specialistici, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dalle ASL sostituisce la fattura di cui all’art.  21 DPR 633/1972.  Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare:

  • il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati,
  • il secondo consegnato o   spedito   all’ufficio   provinciale   dell’imposta sul   valore aggiunto competente ai sensi dell’art.  40 del DPR 633/1972,
  • il terzo conservato presso l’ASL.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta di interpello N. 54 del 13/02/2019, ha confermato che il cedolino mensile dei compensi erogati dall’ASL nel rapporto di convenzione non deve essere certificato da fattura elettronica.

Il sistema di certificazione di tali compensi continuerà come nel passato.

Per maggior completezza di riepiloga la previsione dell’art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974, tuttora in vigore:

Nei   rapporti tra   Medici generici e specialistici, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dalle ASL sostituisce la fattura di cui all’art.  21 DPR 633/1972.  Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare:

  • il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati,
  • il secondo consegnato o   spedito   all’ufficio   provinciale   dell’imposta sul   valore aggiunto competente ai sensi dell’art.  40 del DPR 633/1972,
  • il terzo conservato presso l’ASL.

I Medici devono numerare in ordine progressivo i cedolini ricevuti ed   annotarli, nell’ordine   della loro numerazione, entro quindici giorni dalla data in cui ne sono venuti in possesso, nel registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi.

I Medici devono numerare in ordine progressivo i cedolini ricevuti ed   annotarli, nell’ordine   della loro numerazione, entro quindici giorni dalla data in cui ne sono venuti in possesso, nel registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.