Non accettare pagamenti tramite carte sarà sanzionato dal 30 giugno 2022
La soglia dei contanti torna al vecchio limite dei 2.000 euro
Dal 1° gennaio di quest’anno il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) e sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.
Anche per il 2022 invio semestrale al Sistema TS delle spese sanitarie
Nel 2022 la comunicazione spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria non sarà dovuta con cadenza mensile, ma dovrà avvenire entro:
– il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2022;
– il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2022.
PRESTAZIONI OCCASIONALI: Fuori dall’obbligo di comunicazione le prestazioni intellettuali
Le prestazioni occasionali che hanno natura esclusivamente intellettuale sono escluse dall’obbligo di preventiva comunicazione nei confronti all’Ispettorato del Lavoro
COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE – SISTEMA TS: NUOVE SCADENZE PER IL 2022
A partire dal 2022 l’invio della COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE avrà cadenza mensile. Questo vuol dire che entro il 28 febbraio 2022 bisognerà trasmettere i dati relativi alle prestazioni rese a gennaio 2022, entro il 31 marzo 2022 i dati relativi alle prestazioni di febbraio 2022, e così via. Vi sarà dunque un totale di 12 scadenze per altrettante mensilità.
ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO
È disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico.
PRESTAZIONI OCCASIONALI – Comunicazione preventiva tramite email
Le prestazioni autonome occasionali devono essere preventivamente comunicate all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio tramite sms o posta elettronica.
Novità intrastat 2022
Fonte: Modulo24 Iva|31 dicembre 2021|n. 12|p. 60|di Benedetto Santacroce
Mini rivoluzione dal 1° gennaio 2022 per la compilazione dei modelli Intrastat con recepimento in Italia delle regole dei quick fixes e delle disposizioni previste in materia statistica dal regolamento UE 2020/1197.
In particolare, viene creato un nuovo modello Intra 1 sexies per recepire alcune informazioni collegate alle transazioni Intra-Ue realizzate in base al contratto di call-off stock; viene eliminato per gli acquisti intraunionali la presentazione del modello con cadenza trimestrale, vengono introdotte alcune semplificazioni per le transazioni di valore inferiore a 1.000 euro e viene introdotto, per la prima volta, l’obbligo per le cessioni Intra-Ue di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro.
Questi sono i principali effetti collegati alla determinazione del direttore generale dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli n 4893869 del 23 dicembre 2021, approvata d’intesa con agenzia delle Entrate e Istat, e relative istruzioni e tracciati dei nuovi modelli Intrastat che vanno ad aggiornare l’allegato XI e l’allegato XII delle precedenti determinazioni del 2010 e 2018.
Modello Intra 1 bis, spedizioni
Per le spedizioni o cessioni Intra-Ue la maggiore novità riguarda il nuovo obbligo di inserire nel modello, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti.
Sotto questo profilo il regolamento Ue 2020/1197 prevede espressamente che il dato sull’origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguarda più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata; per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.
Questa informazione non è sempre a disposizione dello speditore nazionale o unionale creando non pochi problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1 bis.
Modello Intra 2 bis, acquisti
L’elenco riepilogativo degli acquisti IntraUe si redige solo ai fini statistici. Per questo modello viene abolito l’obbligo di presentazione trimestrale e per la presentazione mensile viene innalzata a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti.
Nel modello non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.
Regole comuni Intra 1 bis e 2 bis
La determinazione prevede una semplificazione per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico – 99500000.
Altra novità riguarda la compilazione del codice della natura della transazione (vale a dire il dato che individua la ragione del trasferimento -acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi). In particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato a una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (Colonna B). Per esempio: in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A – il codice 5 e in colonna B – il codice 1.
Modello Intra 2 quater, servizi ricevuti
Per i servizi Intra-Ue ricevuti vengono previste sostanziali semplificazioni. In primo luogo, viene abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale. Inoltre, viene, finalmente, cancellato l’obbligo di fornire le informazioni relative a: codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento
Modello Intra 1 sexies, call-off stock
Con il Dlgs 192/2021 l’Italia ha recepito la direttiva 2018/1910. Con questo recepimento è stata formalmente introdotta in Italia l’armonizzazione in materia di contratti call-off stock.
Con la determinazione in questione viene approvato il modello con cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato membro.
Il nuovo modello è molto semplificato e prevede la rilevazione delle informazioni della sola identità e del codice Iva attribuito al soggetto destinatario.
| I nuovi modelli Intrastat – Operazioni dal 1° gennaio 2022 | ||
| Operazione | Modello | Novità 2022 |
| Cessioni Intra-Ue | Intra 1 bis | Nuova esposizione obbligatoria e disaggregata per i soggetti che nell’anno realizzano o presumono di realizzare spedizioni superiori a 20 milioni di euro dei dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B)Facoltà per i soggetti che realizzano o presumono di realizzare spedizioni inferiori a 20 milioni di euro di indicare il dato natura della transazione a 1 cifra (colonna A) o a due cifre (colonne A e B)Indicazione dell’informazione relativa al Paese d’origine delle merci secondo le regole doganali dell’origine non preferenzialePer le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro senza la disaggregazione della nomenclatura combinata utilizzando il codice unico 99500000 |
| Acquisti Intra-Ue | Intra 2 bis | Abolizione del modello Intra 2 bis trimestralePresentazione mensile del modello Intra 2 bis solo qualora l’ammontare totale degli acquisti trimestrale sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti uguale o superiore a 350.000 euroNon vengono più compilati i campi: Stato del fornitore, codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta Nuova esposizione obbligatoria e disaggregata per i soggetti che nell’anno realizzano o presumono di realizzare arrivi superiori a 20 milioni di euro dei dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B)Facoltà per i soggetti che realizzano o presumono di realizzare arrivi inferiori a 20 milioni di euro di indicare il dato natura della transazione a 1 cifra (colonna A) o a due cifre (colonne A e B)Per gli arrivi di valore inferiore a 1.000 euro senza la disaggregazione della nomenclatura combinata utilizzando il codice unico 99500000 |
| Servizi ricevuti Intra-Ue | Intra 2 quater | Abolizione presentazione modello con cadenza trimestraleNon vengono più fornite le informazioni relative a: codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento |
| Call-off stock | Intra 1 sexies | Nuovo modello Intra 1 sexies per le cessioni Intra-UE con contratto di call-off stockVengono fornite le informazioni relative a : identità e numero di identificazione attribuito ai fini Iva al soggetto destinatario |
CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI 2022-2025
Ferma restando la disciplina “base” del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevista dall’art. 1 commi 1051-1063 della L. 178/2020, l’art. 1 comma 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) dispone la proroga al 2025 del credito d’imposta in relazione ai beni materiali e immateriali “4.0”, individuando nuove misure dell’agevolazione. La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali ordinari, per i quali resta quindi in vigore l’attuale disciplina prevista fino al 2022 (con termine “lungo” del 30 giugno 2023).
Dal 2022 sanzionati i professionisti che non consentono pagamenti tramite POS
A partire dal 1° gennaio 2022, alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, anche da parte dei liberi professionisti, si applicherà la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.










