SCADENZE

OGGI ALLA CASSA TUTTI I SOSTITUTI PER LE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nessuna proroga per le ritenute operate nel mese di febbraio, anche per i settori più colpiti dall’emergenza e i soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni.
Tutti i contribuenti, a prescindere dal settore di attività e dai ricavi/compensi, sono chiamati a effettuare i versamenti in scadenza il 16 marzo non espressamente menzionati dal DL 18/2020. Si tratta di versare, ad esempio:
– le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR;
– le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
– le ritenute del 21% operate nel mese di febbraio sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
– le ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi, che hanno una periodicità trimestrale);
– la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri.

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Sanzione fissa per l’invio della fattura immediata entro il 15 del mese dopo

La trasmissione delle fatture elettroniche in un termine superiore a quello, di 12 giorni, definito dall’art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, ma comunque entro la data prevista per l’effettuazione della liquidazione periodica IVA, è soggetta a sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro). Questo, in estrema sintesi, uno dei principi richiamati nella risposta a interpello n. 528 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi presenta peraltro altri profili di interesse, già oggetto di analisi in precedenti chiarimenti (si vedano in particolare la risposta a interpello 24 settembre 2019 n. 389 e il principio di diritto 11 novembre 2019 n. 23).

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Reverse charge passivo senza obblighi SdI

La fattura passiva in reverse charge, opportunamente integrata, “non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI” né (non trattandosi di autofattura) al fornitore. In buona sostanza, ferma restando in ogni caso la doppia annotazione vendite/acquisti, è finalmente chiaro che l’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’invio di un documento integrativo al sistema SdI (dallo stesso conservato a norma per chi ha attivato l’apposito servizio), accetta la possibilità di stampare la fattura elettronica per procedere all’integrazione alla “vecchia maniera”.

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Zero sanzioni per dati fatture del 1° sem. 2017

Nell’ambito delle novità introdotte al Senato in sede di conversione si segnalano quelle riguardanti la comunicazione dei dati delle fatture, fra le quali, la non applicazione delle sanzioni amministrative per l’errata trasmissione dei dati per il primo semestre 2017 e l’introduzione della facoltà di presentare la citata comunicazione semestralmente e con un contenuto informativo ridotto. Si riconosce inoltre, a determinate condizioni, la regolarità della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici in mancanza della trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge.

L’art. 1-ter comma 1 del decreto legge in esame prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 11 commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97, per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute con riguardo alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. La disposizione riguarda, sia la comunicazione dei dati obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010, sia la comunicazione opzionale di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

L’art. 1-ter comma 6 del DL 148/2017 uniforma la disciplina sanzionatoria delle predette comunicazioni prevedendo, anche per la citata comunicazione opzionale, che l’omissione o l’errata trasmissione dei dati comporti l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97 (2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, fermo restando la riduzione della sanzione a metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza).

L’art. 1-ter comma 2 del DL 148/2017 interviene, invece, sulla periodicità di invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) e sul relativo contenuto. È introdotta la facoltà per i soggetti passivi di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale (come previsto “a regime” dal 2018), limitando gli stessi:
– alla partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente o, al codice fiscale, con riguardo ai soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
– alla data e al numero della fattura;
– alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta, nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA, qualora l’imposta non sia indicata nella fattura.

I soggetti passivi, per i dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 del DPR 695/96, hanno facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo. Tali dati comprendono almeno:
– la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
– la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;
– la data e il numero del documento riepilogativo;
– l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti in base all’aliquota applicata.

I commi 3 e 4 dell’art. 1-ter del DL 148/2017 esonerano dalla comunicazione dei dati delle fatture rispettivamente:
– le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
– i produttori agricoli ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73.
Quest’ultimo esonero, in realtà, è già previsto dall’art. 21 comma 1 del DL 78/2010. Un emendamento approvato in Commissione Bilancio al Senato aveva esteso tale esonero a tutti i produttori agricoliex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, eliminando il riferimento alle zone “montane”. Una successiva proposta di coordinamento al disegno di legge, approvata sempre in Commissione Bilancio al Senato, ha tuttavia ristabilito il predetto limite confluito poi nel testo approvato dall’assemblea. L’esonero resta, pertanto, quello vigente e valgono in proposito i chiarimenti forniti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2017 n. 105.

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di attuazione del sopra descritto art. 1-ter del DL 148/2017. Detto provvedimento dovrà definire concretamente l’impatto delle novità sulla trasmissione dei dati delle fatture.
Si segnala, infine, che l’art. 19-octies comma 6 del DL 148/2017 prevede che la tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché in sede di accesso, ispezione o verifica i citati registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a fronte della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_649775_niente_sanzioni_per_la_comunicazione_dati_fatture_del_1_semestre.aspx