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Reverse charge passivo senza obblighi SdI

La fattura passiva in reverse charge, opportunamente integrata, “non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI” né (non trattandosi di autofattura) al fornitore. In buona sostanza, ferma restando in ogni caso la doppia annotazione vendite/acquisti, è finalmente chiaro che l’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’invio di un documento integrativo al sistema SdI (dallo stesso conservato a norma per chi ha attivato l’apposito servizio), accetta la possibilità di stampare la fattura elettronica per procedere all’integrazione alla “vecchia maniera”.

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Agevolazioni per programmi sviluppo e-commerce in Paesi extra-Ue

Con la circolare n. 1/394/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico concede finanziamenti a tassi agevolati alle società di capitali in forma singola o rete d’impresa per lo sviluppo di piattaforme E-commerce attraverso un marketplace o un proprio sito web. Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, con i seguenti limiti e comunque nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013, relativo agli aiuti di importanza minore “de minimis”:
• € 25.000 importo minimo;
• € 200.000 importo massimo per l’utilizzo di un marketplace fornito da terzi;
• € 300.000 importo massimo per la realizzazione di una piattaforma propria.

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Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

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Chiariti dalla Agenzia delle Entrate gli invii delle fatture 2018

15/01/2019 | di Andrea Scaini – Fonte: Ratio.it

Seppure in modo anomalo e un po’ tardivo (ma meglio tardi che mai) l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento da ritenere definitivo per quanto concerne l’inquadramento di quelle fatture che recano data 2018, ma che sono state o che vengono spedite in questi primi giorni di gennaio 2019.
Come noto, e come riscontrato anche da alcune prese di posizione di alcuni importanti gruppi, conseguenza di una interpretazione dottrinale pubblicata su un noto quotidiano economico, stava emergendo la tendenza di richiedere che anche le fatture datate 2018 (e quindi riferite a operazioni effettuate in tale anno), ma spedite nel 2019, dovessero essere emesse in formato XML ed inviate tramite lo SdI, pena la non detraibilità dell’IVA in esse indicata.
Tale lettura estensiva della norma non era giustificata e avrebbe creato, come sta creando, non poca confusione negli operatori amministrativi.
Molto opportuno risulta, quindi, l’intervento della Agenzia delle Entrate che, con evidente intento chiarificatore e semplificativo, afferma testualmente, integrando le proprie risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito, che:
se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018 la fattura può non essere elettronica, invece, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019 la fattura deve essere emessa in formato elettronico”.
In base a tale precisazione consegue quindi che le fatture datate 2018, ancorché trasmesse nel 2019, potranno essere emesse, trasmesse, ricevute e registrate (detraendo con pieno diritto la relativa IVA) in formato analogico e non necessariamente in formato elettronico, che diviene lo standard obbligatorio solo per le fatture datate 2019.
Allo stato attuale delle cose si presenteranno pertanto tre casistiche riguardanti le fatture di acquisto datate 2018:
a) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico: tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA;
b) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato XML tramite lo SdI: tale fattura potrà essere pacificamente accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa IVA;
c) fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018: tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di Dicembre 2018, in quanto dovrà essere detratta nella dichiarazione relativa all’anno del ricevimento.
Si ricorda infatti che il D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018 ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di detrarre l’IVA delle fatture, sia analogiche che elettroniche, ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (retroimputazione) e non più al momento di ricezione della fattura, ad eccezione dell’ultima liquidazione periodica dell’anno.
La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
Da ciò consegue che se il documento indicato nel precedente caso c) dovesse essere registrato nel corso del 2019 (tassativamente entro il 30.04.2019), la relativa IVA non potrà essere detratta nella liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.
Il chiarimento suddetto completa un po’ il quadro di questo inizio d’anno caratterizzato dall’implementazione dell’obbligo generalizzato di emissione di fattura in formato elettronico che deve concludersi con l’emanazione di una circolare ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.